OBBLIGAZIONE (ENCICLOPEDIA)

(Si veda anche voce del Dizionario: Obbligazione)

Definizione


Dal latino obligatio; vincolo giuridico che impone ad un dato soggetto (il debitore) di tenere un dato comportamento (cioè di compiere una data prestazione) al fine di soddisfare un interesse proprio di altra persona (il creditore).

Obbligazione nella tradizione romanistica
La tradizionale definizione dell’obligatio in diritto romano è contenuta nelle Istituzioni di Giustiniano: “obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura”. La definizione si rivela quanto mai importante, in quanto il nostro Codice Civile non dà una definizione del rapporto obbligatorio, e ci gioviamo ancora oggi delle parole delle fonti romane. Stando alla definizione, obligatio est iuris vinculum, l’obbligazione è vincolo giuridico, e in ciò si distingue da altri rapporti da cui derivano obblighi non giuridici (morali, o di convenienza). Nell’antico ordinamento romano l’obbligazione si sostanziava nel vincolo gravante sul debitore per l’adempimento di una prestazione che, se non adempiuta, determinava l’asservimento del debitore al creditore mediante manus iniectio. L’obligatio, pertanto, non consisteva nel dovere di eseguire, bensì nel vincolo che legava le parti, in quanto era il debitore persona fisica, e non il suo patrimonio, ad essere vincolato; il vinculum, quindi, era originariamente inteso come vinculum personae. È a partire dal quarto secolo avanti Cristo che al vincolo corporale viene sostituita la responsabilità patrimoniale (appunto il vinculum iuris). L’occasione è fornita dall’emanazione della lex Poetelia Papiria: lo storico Livio ci ricorda la commozione del popolo e del Senato alla vista dei maltrattamenti inflitti al giovane Caio Publilio, ridotto allo stato di nexus soltanto per un debito contratto da suo padre. Inizialmente la responsabilità patrimoniale fu intesa come soggezione concreta dei beni del debitore; successivamente il patrimonio restò nelle mani del debitore, riconoscendo al creditore il potere di soddisfarsi sopra qualsiasi bene dell’obbligato. Il vincolo giuridico di cui trattasi è un legame inderogabile, “necessitate adstringimur”, cui il debitore è tenuto anche contro la propria volontà; e il contenuto dell’obbligo è “alicuius solvendae rei” che, interpretato in chiave moderna, risulta essere una prestazione.

Concetto di obbligazione nel diritto moderno
Oggetto - o contenuto - dell’obbligazione è il comportamento cui il debitore è tenuto per soddisfare l’interesse del creditore; in altre parole, è la prestazione. Parte della dottrina ritiene che bisogna distinguere l’oggetto dell’obbligazione, che è appunto la prestazione, dall’oggetto della prestazione, che è il bene dedotto nel rapporto obbligatorio; ma altro orientamento individua nella prestazione il comportamento dovuto dal debitore, mentre identifica l’oggetto dell’obbligazione nel bene ritenuto idoneo dal creditore a soddisfare il proprio interesse. Al dovere di adempiere la prestazione da parte del debitore, corrisponde quindi la soddisfazione della pretesa del creditore. Le norme del Codice Civile che sanciscono l’efficacia di tale principio sono gli articoli 1218 e 2740: il primo stabilisce che il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta; il secondo precisa che il soddisfacimento delle pretese del creditore si attua con la soggezione di tutto il patrimonio dell’obbligato, il quale risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Da quanto sin qui esposto si evince che - consistendo il contenuto del rapporto obbligatorio nella pretesa del creditore alla prestazione del debitore - l’elemento caratteristico non è dato dal bene cui la pretesa si riferisce, bensì dal soggetto passivo, l’obbligato, nei cui confronti soltanto si concepisce il diritto di credito. Tale carattere di determinatezza distingue i diritti di obbligazione - diritti relativi - dai diritti reali, diritti assoluti la cui tutela può essere esperita erga omnes, quindi nei confronti di chiunque turbi l’esercizio del diritto da parte del suo titolare. Tuttavia in epoca moderna pare avvertirsi un avvicinamento tra i diritti reali e quelli di obbligazione; in particolare sembra che molti diritti di obbligazione siano oggi opponibili a chiunque. È il caso della locazione, relativamente alla quale vige il generale principio emptio non tollit locatum, in virtù del quale il contratto di locazione si afferma nei confronti di qualunque proprietario che sia successivo acquirente del bene. Se autorevole dottrina (Perlingieri) aveva già sottolineato come nel nostro ordinamento esistano delle situazioni per così dire miste, che cioè, pur nascendo nell’ambito dei diritti personali, assumono caratteri di realità (esempi ve ne sono proprio nel campo dei c.d. diritti personali di godimento), oggi anche la giurisprudenza sembra ammettere una tutela esterna (o aquiliana) dei diritti di credito, caratterizzata dall’applicazione delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C. ogni volta in cui si abbia la lesione del credito per fatto proveniente dal terzo. Il lungo dibattito ha portato la Suprema Corte a riconoscere il diritto al risarcimento quando, sussistendo il nesso di causalità, il fatto del terzo (ad es. l’uccisione del debitore) abbia determinato l’estinzione del credito in modo definitivo ed irreparabile per il creditore (vedi Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 174 del 26 gennaio 1971).

Fonti delle obbligazioni
Il libro IV del Codice Civile regolamenta la materia delle obbligazioni, partendo dalle norme di carattere generale (artt. 1173-1320) e proseguendo con la disciplina delle singole fonti agli artt. 1321-2059 (contratti, promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa, fatti illeciti). Il libro VI del Codice, infine, completa la disciplina con le norme in materia di responsabilità patrimoniale del debitore, di cause di prelazione in favore del creditore e di conservazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 e seguenti). La norma di apertura in materia di fonti delle obbligazioni è l’art. 1173 C.C., ai sensi del quale “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. La disciplina delle fonti delle obbligazioni vigente nel vecchio Codice del 1865 - tra le quali figuravano la legge, il contratto, il quasi-contratto, il delitto, il quasi-delitto - risultava essere piuttosto chiusa e ancora influenzata dalla tradizione romanistica; si legge, infatti, di quasi-contratti e quasi-delitti, categorie volte a classificare e ordinare le obbligazioni non rientranti negli schemi del contratto e dell’illecito. L’attuale impostazione del sistema delle fonti appare, invece, aperto: ogni atto o fatto è idoneo a produrre un’obbligazione, purché ciò appaia possibile alla luce di una più vasta valutazione operata sulla base dei principi propri dell’ordinamento giuridico. Sistema aperto vuol dire quindi che è riconosciuta una sorta di atipicità delle fonti, nel senso che anche atti o fatti non previsti da norme specifiche possono produrre obbligazioni, con il solo limite della conformità all’ordinamento giuridico. In quest’ottica, quindi, non stupisce che nel sistema giuridico moderno sia il contratto la fonte di obbligazione predominante, nella sua veste di caratteristico strumento di collaborazione volontaria tra le parti. Ma anche la volontà che sia unilaterale rappresenta una fonte di obbligazione, pur con il limite imposto dall’art. 1987 C.C. che riconosce effetti obbligatori alla promessa unilaterale di una prestazione, esclusivamente nei casi ammessi dalla legge. Delle altre fonti di obbligazioni si è già fatta menzione; qui si vuole solo osservare che fonte delle obbligazioni, in ipotesi di mancanza della volontà dell’obbligato, è pur sempre la legge.


Bibliografia
GAZZONI F., (1999), Obbligazioni e Contratti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane;
RESCIGNO P., (1997), Manuale del Diritto Privato Italiano, Napoli, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene;
TRABUCCHI A., (2009), Istituzioni di Diritto Civile, Padova, Edizioni Cedam.


Redattore: Maria Concetta PELLONE
©2012 ASSONEBB

 



 

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