TRANSAZIONE

Contratto mediante il quale due o più parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite o ne prevengono l’insorgere (art. 1965 c.c.). Elementi essenziali della fattispecie sono la reciprocità delle concessioni (senza la quale non vi sarebbe transazione, ma semplice rinuncia di una delle parti) e l’effettiva incertezza sull’esito della controversia. Indispensabile è che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti in discussione, che i diritti siano, per loro natura, disponibili (p.e., non si può transigere una lite concernente uno status familiare) e che la transazione non sia relativa ad un contratto illecito. Per la transazione è richiesta ad probationem la, forma scritta (art. 1967 c.c.); questa, invece, è necessaria ad substantiam se la controversia ha per oggetto diritti reali su beni immobili. La transazione può essere annullata se le pretese di uno dei contendenti sono temerarie, nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato in base a documenti poi rivelatisi falsi o se in seguito si è venuti a conoscenza di documenti che erano ignoti al tempo della transazione. La transazione non si può invece annullare per errore di diritto sulle questioni che costituivano l’oggetto della controversia.

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