STATO
Lo Stato è un ente sociale che viene ad esistenza quando su un territorio delimitato un popolo si organizza giuridicamente e si sottopone ad una autorità di governo. Dunque gli elementi costitutivi dello Stato sono il territorio, il popolo e il governo. Il territorio comprende la terraferma, le acque interne, lo spazio aereo sovrastante e il sottosuolo sin dove è possibile una loro utilizzazione, il mare territoriale fissato in 12 miglia dalla costa. In quanto suo elemento costitutivo (anche secondo il codice penale che all’art. 241 definisce l’attentato all’integrità del territorio delitto contro la personalità dello Stato), lo Stato esercita sul territorio un diritto di carattere personale e non viceversa un diritto reale, il quale presupporrebbe un oggetto giuridico distinto dal soggetto suo titolare. Del popolo fanno parte tutti coloro che hanno lo status di cittadino; ad essi pertanto si indirizza l’ordinamento giuridico, rendendoli, in particolare, soggetti di diritti e di doveri. Il governo, infine, è costituito da quelle istituzioni autoritarie che reggono lo Stato. La presenza dei tre elementi costitutivi non è tuttavia sufficiente a caratterizzare lo Stato e a distinguerlo da altri enti, quali p.e. le Regioni: occorre ricorrere all’imprescindibile requisito proprio soltanto dello Stato e determinante dunque nella sua caratterizzazione: la sovranità. Per sovranità si intende sia l’originarietà dell’ente, in quanto non deriva la sua validità da alcun altro ordinamento giuridico, sia l’indipendenza dello stesso nei confronti di qualsiasi altra persona giuridica (in particolare indipendenza dagli altri Stati). Lo Stato esercita le tre funzioni, legislativa, esecutiva e giurisdizionale attraverso tre differenti poteri, con ciò dando attuazione al principio della separazione dei poteri, risalente a Locke e successivamente ampiamente teorizzato da Montesquieu in De l’Esprit des Lois. Il principio di separazione dei poteri è stato attuato nel nostro ordinamento in maniera “flessibile”, consentendo pertanto una serie di deroghe alla attribuzione della funzione legislativa alle Camere, di quella esecutiva al Governo e di quella giurisdizionale all’ordine giudiziario. È stato infatti riconosciuto l’esercizio di funzioni esecutive e giurisdizionali al Parlamento attraverso l’emanazione di leggi provvedimento e l’esecuzione del controllo sulla validità dell’elezione dei propri membri; legislative e giurisdizionali al Governo attraverso i decreti legge e i decreti legislativi da un lato, le sentenze dei tribunali amministrativi dall’altro; esecutive (e non anche legislative) alla magistratura attraverso gli atti di volontaria giurisdizione. Accanto ai tre poteri si collocano gli altri organi costituzionali, indipendenti e superiorem non recognoscentes: il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Il primo, considerato il carattere parlamentare del governo italiano, è essenzialmente organo rappresentativo, cui sono attribuite funzioni ora rientranti tra quelle legislative, ora tra le esecutive, ora tra le giurisdizionali. Il Capo dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni è irresponsabile (salvo che per attentato alla Costituzione e alto tradimento); ciò si è reso possibile in virtù della correlativa assunzione di responsabilità dei ministri, mediante l’istituto della controfirma ministeriale. La Corte Costituzionale è organo garante dell’osservanza dell’ordinamento giuridico: in primis è giudice della costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge. In altri ordinamenti il giudizio di costituzionalità (che trova il suo presupposto nella rigidità della carta fondamentale) anziché essere attribuito ad un organo ad hoc, istituto per quello scopo, è devoluto vuoi alla magistratura (giurisdizione diffusa degli USA) vuoi alle assemblee legislative. Organi a rilevanza costituzionale sono la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato, nel duplice ruolo di organi di consulenza del Governo e di giudici amministrativi; il Consiglio dell’economia e del lavoro con compiti di consulenza e di proposta.