PRIVILEGIO
Il privilegio è la preferenza accordata al creditore in considerazione della causa del suo credito (art. 2745 c.c.). La costituzione del privilegio, come pure l’ordine di priorità tra i crediti privilegiati, è rimessa all’esclusiva valutazione del legislatore. Le parti, infatti, non possono creare altri privilegi oltre a quelli stabiliti dalla legge. Il privilegio può essere generale, se si esercita su tutti i beni mobili del debitore, speciale, se si esercita soltanto su determinati beni mobili od immobili (art. 2746 c.c.). Il primo costituisce una semplice qualità del credito e non attribuisce il diritto di sequela; più in generale, anzi, esso non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene che ne forma oggetto. Tra i crediti muniti di privilegio generale si possono ricordare quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato o autonomo e quelli spettanti allo Stato a titolo di tributi diretti. Il privilegio speciale ha natura reale: infatti, seguendo il bene anche nel caso in cui questo sia stato alienato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al suo sorgere, anche se talora il privilegio può essere esercitato solo se i beni continuino a trovarsi in un determinato luogo. Se poi la cosa è mobile e il terzo acquirente è in buona fede, la proprietà si consegue libera da ogni privilegio (art. 1153, comma 2, c.c.).