ISTITUTO DI PAGAMENTO - IP (ENCICLOPEDIA)
La normativa di riferimento per gli Istituti di Pagamento in Italia è data dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 (pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) entrato in vigore il 1° marzo 2010. Il Decreto recepisce la direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la c.d. Payment Service Directive - PSD) che fornisce il quadro normativo di riferimento della SEPA. Per effetto del decreto è stato inserito nel TUB il nuovo Titolo V-ter rubricato "Istituti di Pagamento". Gli Istituti di Pagamento sono una nuova figura di intermediari diversi dalle banche e dagli Istituti Di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzati a prestare servizi di pagamento su tutto il territorio dell’Unione Europea su base armonizzata. L’autorizzazione a svolgere l’attività di prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto prevede la PSD, è necessaria al fine di garantire il rispetto di requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. Al riguardo, la direttiva considera che i requisiti per gli istituti di pagamento sono decisamente più modesti rispetto a quelli relativi agli enti creditizi in relazione al fatto che essi esercitano attività più specializzate e limitate e sono esposti di conseguenza a rischi ben più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. Va precisato che è prevista in ogni caso la segregazione patrimoniale per l’attività di fornitura di servizi di pagamento in quanto, se agli istituti di pagamento non è concesso raccogliere depositi da utenti e o usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento, tali disponibilità devono essere tenute separate dai fondi detenuti dall’istituto per altre attività commerciali. La Banca d’Italia ha provveduto a delineare nello specifico le modalità attraverso le quali gli istituti di pagamento evitano che le somme detenute nei conti di pagamento per conto di ciascun cliente siano confuse con quelle dell’istituto di pagamento o di altri clienti dello stesso, prevedendo inoltre che siano istituite e conservate apposite evidenze contabili delle somme di denaro detenute, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Si deduce dunque lo scopo del legislatore comunitario nel disciplinare questa nuova figura di intermediario: introdurre maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento armonizzato a livello europeo tramite l’abbattimento dei costi inerenti alla regolazione delle banche, per garantire in primo luogo migliori condizioni per i consumatori. Dunque il decreto, per la prestazione di servizi di pagamento, affianca tali nuovi istituti alla Banca centrale europea, alle banche centrali comunitarie e alle altre autorità pubbliche, allo Stato italiano e agli altri Stati comunitari, pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché Poste Italiane S.p.A.. Gli Istituti di Pagamento devono essere iscritti in un apposito albo (introdotto dall’art.114 - septies del TUB ) contenente tutte le informazioni relative alla tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli Istituti di Pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica. Il decreto attribuisce alla Banca d’Italia poteri di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva sull'attività svolta dagli Istituti di Pagamento e dunque spetta alla stessa la concessione dell’autorizzazione qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) sia adottata la forma di società di capitali; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato; d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; e) il possesso dei requisiti previsti da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, nonostante siano soddisfatti i requisiti previsti, non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Il 15 febbraio 2010 la Banca d’Italia ha provveduto all’emanazione delle "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento" che integrano il quadro normativo e definiscono le ulteriori condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione relative agli Istituti di Pagamento. Con le Disposizioni di Banca d’Italia viene fissato il capitale minimo iniziale interamente versato degli istituti di pagamento che varia a seconda dei servizi offerti. In particolare, il capitale minimo deve esser pari almeno a 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di rimessa di denaro; a 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. Infine il limite è innalzato a 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno a più dei seguenti servizi: servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento; emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento. I nuovi Istituti di Pagamento possono in ogni caso svolgere anche altre attività connesse rispetto alla prestazione di servizi di pagamento per le quali si applicano le stesse modalità di tutela relative ai fondi della clientela. Tra le attività che possono essere svolte dagli istituti di pagamento rientrano la garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, la registrazione e il trattamento di dati, la gestione di sistemi di pagamento e altre attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. È altresì previsto che gli Istituti di Pagamento possano concedere finanziamenti ai detentori di un conto di pagamento ma solo nel caso in cui il finanziamento sia accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento di breve durata, non superiore a dodici mesi, a meno che non sia concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito. Il finanziamento non può essere in ogni caso concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento. Come già precisato, la funzione di controllo sugli istituti di pagamento è affidata alla Banca d’Italia. Essa ha poteri di convocazione e poteri ispettivi oltre che poteri regolamentari esercitati mediante emanazione di disposizioni generali in tema. La Banca d’Italia ha quindi la facoltà di svolgere accertamenti ispettiviriguardanti la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall’intermediario ("a spettro esteso"). Anche le autorità competenti di un altro Stato comunitario (art.114-quaterdecies del TUB), previa informazione alla Banca d’Italia, possono effettuare ispezioni sugli istituti di pagamento comunitari operanti in Italia e in merito è previsto lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti a livello europeo. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza ed obblighi informativi è garantita agli utilizzatori la possibilità di presentare esposti alla Banca d’Italia. Accanto alla tutela giurisdizionale è poi previsto un sistema di tutela stragiudiziale delle controversie, affidato a organismi esistenti e, nello specifico, nell’Arbitro bancario e finanziario. Al riguardo, va ricordato che tali disposizioni riflettono il principale obiettivo della nuova normativa comunitaria, la necessità di garantire in modo uniforme la protezione dei consumatori, come precisato dal considerando 20 e ss. della PSD. Infine la disciplina transitoria dal decreto prevede che a partire dal 30 aprile 2011 tutti gli intermediari previsti agli articoli 106 e 107 del TUB potranno operare come Istituti di Pagamento, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In caso di mancato ottenimento dell’autorizzazione o in caso non procedano alla modifica dovranno dismettere l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.
Bibliografia
CAROTENUTO G. e ANTENUCCI D. (2010), La trasposizione in Italia della Direttiva sui servizi di pagamento, 9 aprile 2010, Rivista online Focus avvocati 24.
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