ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE

Una delle due divisioni, insieme alle aziende di credito, in cui era bipartito il sistema bancario italiano dalla l.b. 1936 in base alla durata delle operazioni di raccolta. Gli istituti di credito speciale potevano infatti raccogliere solo depositi con scadenza oltre il breve termine (18 mesi) ed erano disciplinati dal Titolo VI della l.b. 1936 (“Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine”), mentre le aziende di credito rientravano nella normativa del Titolo V (“Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine”). Con questa separazione la l.b. accoglieva implicitamente il principio di socializzazione bancaria allora dominante. Altra caratteristica degli istituti di credito speciale era l’affidamento dell’erogazione di gran parte del credito speciale, ovvero dei crediti con specifica destinazione per lo più regolati da leggi apposite. Agli istituti di credito speciale veniva attribuita una regolamentazione ad hoc, su basi diverse da quelle sulle quali si fondava la vigilanza sulle aziende di credito. Prima del 1981 la regolamentazione riguardante gli istituti era in gran parte costituita da provvedimenti amministrativi che si aggiungevano alle diverse leggi speciali che regolavano i singoli segmenti del credito speciale. La disciplina dei vari soggetti era legata alla disciplina dell’attività. Se da un lato ciò dava agli enti il beneficio del monopolio o del quasi monopolio, dall’altro li privava dei vantaggi di diversificarel’attività. La l. 10.2.1981 n. 23 aveva ntrodotto una normativa organica degli istituti di credito assoggettandoli all’applicazione di alcune parti della legge bancaria (titoli V, VI, VII e VIII, con l’eccezione degli articoli 32, 33 e 35, quelli sui quali si fondavano gran parte dei controlli prudenziali sulle aziende di credito). Il TUBC del 1993 ha abrogato la l.b. 1936 e la l. 1981/23 e ha eliminato il principio di specializzazione degli intermediari creditizi, adottando in suo luogo il modello della banca universale e il principio di desocializzazione bancaria temporale e funzionale. Di conseguenza è scomparsa la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale (anche nelle rilevazioni statistiche). La categoria degli istituti di credito speciale era molto eterogenea, quanto a origine, normativa e operatività. Si distinguevano due sottogruppi: a) le Sezioni di credito speciale degli istituti di credito di diritto pubblico e di grandi casse di risparmio e b) gli istituti di credito speciale autonomi. Le Sezioni erano gestioni autonome e separate dalla gestione principale dell’ente di appartenenza. a1) In alcuni casi esse erano state costituite per legge e dotate di personalità giuridica di diritto pubblico (p.e. le Sezioni speciali della Banca Nazionale del Lavoro-BNL e del Monte dei Paschi di Siena), quindi avevano autonomia patrimoniale ed erano enti distinti dall’azienda- madre, che non rispondeva delle obbligazioni della Sezione al di là del patrimonio conferito. a2) Le altre Sezioni prive di personalità giuridica erano istituite dallo statuto o da decisioni dell’azienda-madre. Essi erano un patrimonio che alcune banche avevano istituzionalmente destinato all’esercizio di determinate tipologie di crediti speciali con separatezza solo amministrativa e contabile, di modo che l’azienda-madre era responsabile in toto delle loro obbligazioni. Gli istituti di credito speciale propriamente autonomi potevano essere costituiti nella forma della società per azioni (p.e. Mediobanca, Interbanca, Efibanca, Centrobanca), ma in massima parte erano prevalentemente enti pubblici. Questi si distinguevano in enti di diritto pubblico operanti a livello nazionale(p.e. l’IMI: v. Sanpaolo IMI), istituti regionali di mediocredito, istituti meridionali. Dal punto di vista dell’attività esercitata esisteva una specializzazione delle sezioni e degli istituti per settore: credito mobiliare, credito fondiario ed edilizio, credito agrario, credito per le opere pubbliche e per le imprese di pubblica utilità, credito industriale, credito al commercio, alla cooperazione e all’artigianato, credito navale, credito cinematografico, credito sportivo. Una serie di provvedimenti (legge Amato-Carli, ossia l. 30.7.1990 n. 218; l. 6.6.1991 n. 175; d.lg. 14.12.1992 n. 481) hanno avviato la trasformazione delle organizzazioni di diritto pubblico e in banche società per azioni e la desocializzazione bancaria, poi compiuta dal TUBC del 1993, segnando la fine delle forme di specializzazione temporale e funzionale che avevano regolato il sistema bancario italiano per quasi sessant’anni. L’art. 161 TUBC ha abrogato esplicitamente tutte le leggi che disciplinavano gli istituti di credito speciale. Nella nuova regolamentazione bancaria i crediti speciali e il credito agevolato possono essere erogati da tutte le banche e resta eliminata della preesistente connessione fra la disciplina del soggetto e la disciplina dell’attività. In particolare, il TUBC regolamenta le “operazioni di credito particolari” e affida il loro svolgimento alla generalità delle banche, anziché a soggetti specifici. Inoltre, è stata prevista una semplificazione delle tipologie di credito speciale precedentemente esistenti; il TUBC, infatti, regolamenta esclusivamente il credito fondiario, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario, il credito peschereccio, il credito a medio e lungo termine alle imprese, il credito su pegno.

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