INVESTITORE QUALIFICATO

Anche: operatore qualificato. Operatore finanziario, persona giuridica e anche fisica, appartenente a una speciale categoria di investitori, secondo le de- finizioni regolamentari. L’art. 31.2 del regolamento di attuazione del TUF (d.lg. 1998/58) adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1°.7.1998 e il d.m. Tesoro 24.5.1999 n. 228 definiscono “investitore qualificato”: a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazioni, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e le persone iscritte negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 TUBC; b) i soggetti esteri autorizzati a svolgere, secondo la normativa del Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti del punto precedente; c) le fondazioni bancarie; d) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifiche competenze ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante.

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