IMPOSTA

Figura tipica di tributo caratterizzatadall’essere una prestazione patrimoniale coattiva dovuta dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico, e tanto meno a favore del soggetto stesso, il quale è obbligato ad adempiere quella prestazione quando si trovi in un dato rapporto (fissato dalla legge) con il presupposto di fatto legislativamente stabilito. Il tributo definito come imposta viene variamente qualificato in relazione al tipo di capacità contributiva che viene presa in considerazione dal legislatore. Una classificazione molto usuale delle imposte è quella che dà luogo alla distinzione tra imposte dirette e imposte indirette. Questa tradizionale distinzione affonda le sue radici nella teoria economica, secondo la quale tale classificazione si basa su distinte manifestazioni di capacità contributiva: l’una immediata o diretta, l’altra indiretta o mediata, manifestantesi cioè attraverso il compimento di certi atti tipici (negozi giuridici o fatti rilevanti giuridicamente, come la morte). Per quanto approssimativa, essa è stata trasfusa nella più antica legislazione e permane tuttora, con confini e contorni assai più sfumati ed imprecisi. Occorre infatti determinare, con criterio normativo valido, quando si verifichi l’immediatezza dell’indice della capacità contributiva. Così un diritto reale su di un bene, o su di una pluralità di beni, è di per sé considerato quale sinonimo ricollegabile a un’imposta diretta; al contrario, se il legislatore considera il momento del trasferimento del bene da un soggetto all’altro ed in relazione al rapporto giuridico che corre tra i due soggetti o l’immissione al consumo, allora quell’indice è considerato come manifestazione indiretta di capacità contributiva e, in quanto tale, è posto in relazione a un’imposta indiretta. In sintesi, dunque, le imposte dirette colpiscono la capacità contributiva che si manifesta o per la stessa esistenza di un soggetto oppure perché quest’ultimo è titolare del diritto alla percezione di redditi, di diritti su di un bene, o su di un patrimonio; tutte circostanze che dimostrano, secondo una regola dell’esperienza, l’interesse del singolo all’esistenza di una collettività organizzata. Molto spesso, ma non sempre, tali condizioni-situazioni base dei tributi si riproducono periodicamente e debbono dar luogo a successive periodiche, ma distinte, imposizioni. Si avrà, viceversa, un’imposta indiretta quando viene colpita una manifestazione indiretta della capacità contributiva, il che avviene per lo più rispetto alle situazioni base che consistono nel verificarsi di certi fatti o atti giuridicamente rilevanti (la morte di un individuo e la conseguente successione del suo patrimonio, il compimento di un negozio giuridico, la produzione di un dato bene, l’introduzione di un bene oltre la linea del confine di Stato), i quali presuppongono, o possono presupporre, l’esistenza di un bene. Ma questo bene non è staticamente considerato, bensì nel momento del suo trasferimento da un soggetto all’altro o in quello della sua produzione o dell’introduzione nel territorio, destinato a ulteriori atti di disposizione giuridica. Alla stregua di quanto esposto si possono dunque defi- nire dirette le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche;; indirette sono, p.e., le imposte di fabbricazione, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sull’incremento di valore degli immobili ecc La classificazione delle imposte, sul piano giuridico, ha talvolta rilevanza, per ciò che attiene la disciplina giuridica positiva, in quanto il legislatore ha tradizionalmente ricollegato certe regole all’una o all’altra delle categorie in questione. Il più delle volte, comunque, la distinzione tra imposte dirette ed indirette è priva di qualsiasi valore giuridico. Un’altra distinzione tra le imposte, che è causa di non lievi perplessità, è quella tra imposte dirette personali e reali. In specie, sono considerate come imposte personali quelle che sono percepite sull’insieme o su una parte dei redditi di ciascun contribuente, avendo riguardo alla sua persona o agli indici del suo tenore di vita, mentre le imposte reali sono quelle che sano percepite sulle diverse categorie dei redditi presi distintamente. Le imposte si distinguono, infine, in proporzionali o progressive a seconda che le aliquote siano, rispettivamente, proporzionali o progressive. In specie, nel primo caso l’aliquota si applica nella medesima misura, qualunque sia la dimensione della base imponibile; nel secondo essa varia in relazione alle dimensioni della base stessa. La progressività dell’aliquota può essere continua, secondo moduli calcolati dal legislatore, oppure a scaglioni quando la base imponibile è sottoposta alla medesima aliquota entro l’ambito di un dato ammontare (come è oggi l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che costituisce lo scaglione, talché l’aliquota stessa cresce negli scaglioni successivi, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

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