FORWARD RATE AGREEMENT - FRA

(lett.: contratto a termine sul tasso di interesse). Strumento di gestione del rischio di tasso d’interesse, sviluppatosi in Europa. Assimilabile a un contratto futures con connotazioni private e negoziato over the counter, consente agli operatori di cautelarsi, a una certa data, da variazioni sfavorevoli del tasso d’interesse da ricevere su un investimento futuro, ovvero da pagare su un indebitamento futuro. Si tratta di un contratto stipulato direttamente fra due parti, senza il tramite di infrastrutture organizzative: mancano pertanto quegli accorgimenti (standardizzazione dei contratti, intervento di una stanza di compensazione, eventuale liquidazione delle differenze di prezzo giornaliere) che limitano il rischio di inadempienza e promuovono la concentrazione dell’offerta e della domanda e, conseguentemente, il reperimento agevole delle controparti. Acquirente e venditore, in genere un’impresa e la propria banca, negoziano un prestito fittizio a breve termine, con decorrenza e scadenza a date future prestabilite, determinando contestualmente un tasso d’interesse di riferimento (di solito un tasso chiave di mercato monetario). Alla data in cui il “prestito” inizia a decorrere, coincidente con la data di scadenza del contratto, viene rilevato lo spread fra il tasso negoziato sul mercato e il tasso di riferimento prescelto in sede di stipulazione del contratto e si procede alla liquidazione differenziale degli interessi fra le parti, senza che vi sia alcun prestito effettivo, ricevuto o concesso. La differenza fra i tassi, essendo regolata in anticipo dopo essere stata moltiplicata per il capitale figurativo di riferimento e per la durata del prestito, viene scontata al tasso di riferimento. L’acquisto di un FRA da parte di un operatore corrisponde ad un indebitamento ad una data futura: qualora il tasso di riferimento prescelto risulti inferiore al tasso corrente, la banca regola la differenza all’impresa, se è superiore è l’impresa a pagare alla banca il differenziale attualizzato. La vendita di un FRA, viceversa, equivale ad un investimento da effettuarsi ad una data futura e ad un tasso prestabilito: l’impresa beneficia di un guadagno se il tasso di mercato risulta inferiore rispetto a quello garantito, e va incontro ad una perdita nel caso contrario. Ne consegue che la data di decorrenza del prestito fittizio coincide con quella in cui ha luogo l’effettiva operazione di indebitamento o di investimento a pronti al tassa prefissato, grazie alle compensazioni tra essa ed il FRA. Per la sua natura precipua di impegno da regolare a termine, la conclusione di un FRA consente quindi di realizzare la copertura (hedging, q.v.) di una determinata posizione di rischio di tasso d’interesse senza intervenire sulla dinamica dei flussi monetari e sulla dimensione dei fondi intermediati. Rispetto ai futures, contratti maggiormente complessi il cui prezzo deriva da liberi scambi di borsa, i FRA presentano le seguenti differenze: libera quantità trattata contro contratti standard; obbligo di regolamento a scadenza contro regolamento giornaliero riferito alle variazioni della quotazione pubblica (“marking to market”); contrattazioni per telefono o telex contro contrattazione libera presso una borsa; controparti reciprocamente note contro controparti sconosciute; pluralità di tipologie di rischio di credito contro rischio di credito omogeneo (presenza di una clearing house centrale); prezzi privati contro prezzi pubblici; non trasferibilità del contratto contro trasferibilità; garanzia affidata alle controparti contro garanzia di esecuzione da parte della clearing house.

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