COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Attività perseguita dal Governo italiano, nel quadro degli obiettivi di politica estera, finalizzata alla soluzione dei problemi legati al sottosviluppo, alla farne e alla povertà dei paesi più bisognosi del mondo. La politica di cooperazione allo sviluppo è disciplinata dalla l. 26.2.1987 n. 49 e dalla l. 26.2.1992 n. 212. Il Comitato interministeriale per la politica economica (CIPE) definisce le linee di programmazione e le priorità geografiche e settoriali di intervento, mentre la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, istituita presso il Ministero degli Affari Esteri ha il compito di promuovere, istituire e seguire lo svolgimento dei programmi di cooperazionesia per quanto riguarda gli interventi a medio termine che quelli straordinari e di emergenza. A questo scopo sono a disposizione della Direzione generale: un fondo rotativo per i finanziamenti e il credito di aiuto, e un fondo speciale per operazioni non soggette a rimborso (doni). L’attività di cooperazione si ispira ai principi sanciti dalle Nazioni Unite, dalle Convenzioni CE-ACP e dagli accordi di cui l’Italia è parte. Essa è pertanto attuata nel rispetto dei piani globali di sviluppo predisposti dalle istituzioni multilaterali (FMI, Banca Mondiale, CE) e finanzia progetti sulla base delle richieste che provengono dai paesi in via di sviluppo. La cooperazione può quindi essere bilaterale, attraverso accordi diretti tra Italia e il singolo paese destinatario dell’intervento, sia avere forma multi-bilaterale o multilaterale, con il finanziamento da parte di più paesi di progetti in uno o più paesi in via di sviluppo. Pur configurandosi in un rapporto intergovernativo, la cooperazione italiana allo sviluppo costituisce un veicolo di trasferimento alle società civili dei paesi destinatari di conoscenze scientifiche tecniche e tecnologiche ed esperienze operative e organizzative disponibili in tutti i settori della società italiana.