CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Nella generale e storica classificazione giuridica dei contratti di lavoro (lavoro autonomo e lavoro subordinato) esiste una categoria contrattuale che, pur non essendo dotata degli elementi tipici della subordinazione, presenta alcune caratteristiche comuni a quest’ultima: i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Tale tipologia contrattuale, in assenza di una organica disciplina legislativa, trovava quale unico fondamento normativo l’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, che opera una estensione delle disposizioni del processo del lavoro anche ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Data la enorme diffusione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa si è posta l’esigenza di una loro regolamentazione legislativa che evitasse gli abusi collegati al ricorso a tale istituto spesso utilizzato per mascherare, al fine di ridurre i costi e aggirare i vincoli normativi, quelli che nella realtà costituivano dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Tale esigenza antifraudolenta, unitamente alle prospettive di flessibilità e capacità occupazionali dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è stata colta dalla “Riforma Biagi”. Infatti, il d.lg. 10.9.2003 n. 276 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una disciplina organica delle collaborazioni e, quindi, del contratto di lavoro a progetto. Ai sensi dell’art. 61 del predetto decreto legislativo “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta. Deve, inoltre, contenere l’indicazione del progetto, poiché, in caso contrario, il rapporto in essere tra le parti si considera sin dall’inizio di natura subordinata.

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