BILANCIO DI ESERCIZIO
Documento con cui si dà il rendiconto dell’esercizio nel periodo amministrativo immediatamente precedente di un’azienda di produzione in condizioni di normale funzionamento. Dal 1°1.2002 moneta di conto legale è l’euro. Il bilancio d’esercizio è redatto in unità di euro, senza decimali, con l’eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Per l’art. 2423 c. c. il bilancio di esercizio è costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il codice civile regola in modo speciicfo solo il bilancio delle società di capitali negli artt. 2423-2435-bis, precisandone abbastanza in dettaglio i principi di redazione, il contenuto, i criteri di valutazione delle poste e diverse procedure. Il codice prevede due forme di bilancio, il bilancio in forma ordinaria e quello in forma abbreviata, e fa richiami al bilancio consolidato, che è regolato da leggi speciali. Per l’impresa individuale e per le società di persone valgono in generale le disposizioni dell’art. 2217 c. c. che prescrivono di redigere ogni anno l’inventario, da chiudere con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite (l’antica dizione non è stata sostituita con l’espressione “conto economico” dell’art. 2423 c. c.) e di attenersi, nelle valutazioni di bilancio, ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’esposizione che segue riguarda il bilancio in forma ordinaria. Per quello in forma abbreviata v. la voce bilancio in forma abbreviata. Norme speciali sono previste per le banche e per le imprese di assicurazioni. Competenze in materia di bilancio ha la Consob per le società quotate e la Vigilanza della Banca d’Italia per le banche. 1. Formazione e approvazione del bilancio. Il progetto di bilancio è redatto dal consiglio diamministrazione, o dall’amministratore unico, va approvato dal consiglio di amministrazione con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza assoluta dei presenti e, insieme alla relazione sulla gestione, va comunicato al collegio sindacale e a chi è incaricato della revisione contabile, se organo diverso dal collegio dei sindaci (art. 2409-bis c. c.), almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea ordinaria che deve discuterlo. I sindaci per la verifica del bilancio hanno un termine normale di quindici giorni (che possono accorciare) e devono predisporre una relazione con cui riferiscono all’assemblea esprimendo pareri sui risultati dell’esercizio e sulla situazione economico-finanziaria della società e informando sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile che deve riferire se la contabilità è tenuta nel rispetto delle esigenze informative e se sono stati rispettati i principi di verità, correttezza e chiarezza. Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei datti essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché è approvato. I soci possono prenderne visione. L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se intervengono tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione con qualunque sia la parte rappresentata dai soci partecipanti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta, a meno che lo statuto richieda un quorum più elevato. Nelle società che hanno optato per il sistema dualistico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dal consiglio di sorveglianza. 2. Pubblicazione del bilancio. La formalizzazione del bilancio di esercizio si completa con la pubblicazione (art. 2335 c. c.). Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, della relazione di gestione, della relazione del collegio dei sindaci, di quella dei revisori, del verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, va depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo uffi- cio a mezzo di lettera raccomandata. Alle società che non hanno azioni quotate in mercati regolamentati è anche fatto obbligo depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese a) l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute e b) l’elenco dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o che sono bene- ficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco va corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 3. Principi e criteri di valutazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Esso è, quindi, misura del valore di aggregazioni di dati contabili, alcuni certi, altri presunti, o stimati, da ottenere, come ogni misura, secondo principi e criteri di valutazione razionali, logici e consistenti. Per i principi di redazione del bilancio e i criteri di valutazione, v, principi del bilancio, fair value, criteri di valutazione, IAS. V. anche partita doppia, partita semplice. 4. Struttura e contenuto. Stato patrimoniale e conto economico devono essere redatti conformemente allo schema degli artt. 2424 e 2425 c. c., che ne elencano dettagliatamente i contenuti, rispettando le disposizioni degli artt. 2424 bis e 2425 bis c. c. Il contenuto della nota integrativa è specificato dall’art. 2427 c.c. V., in proposito, le voci stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa. 5. Restano valide le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, come banche, di assicurazione ecc. ai ricordano, in particolare, il d.lg. 27.1.1992 n. 87 (in attuazione delle direttive 86/635/CEE dell’8.12.1986 e 89/117/CEE del 13.2.1989) per banche e altre società finanziarie e il d.lg. 26.5.1997 n. 173 (in attuazione della direttiva 91/674/CEE del 19.12.1991) per le compagnie i assicurazione.