BENE

Cosa che può formare oggetto di diritti (art. 810 c. c.). Pertanto il concetto di bene trovasi in rapporto di specialità con quello di cosa, dato che non ogni cosa costituisce un bene in senso giuridico, ma, per essere tale, deve avere l’attitudine a soddisfare un interesse dell’uomo. Dei beni si possono fare diverse distinzioni, come quella tra beni corporali o materiali e beni incorporali o immateriali: i primi sono percepibili con i sensi, i secondi concepibili solo con il pensiero (p.e. il diritto d’autore). Il diritto sul bene immateriale, derivante dalla creazione intellettuale, non deve essere confuso con il diritto sulla cosa materiale in cui l’idea creativa è stata svolta: il romanzo, come creazione intellettuale, è bene immateriale, mentre come copia prodotta e commercializzata dall’industria editoriale è bene materiale. Fondamentale è pure la distinzione tra beni mobili e beni immobili, cui l’ordinamento connette rilevanti differenze di regime giuridico, soprattutto in ordine alla forma del negozio di trasferimento (che deve essere scritta solo per gli immobili) e alla pubblicità, prevista soltanto per gli immobili o i mobili registrati. Il criterio di discriminazione è costituito dalla suscettività del bene ad essere spostato di luogo senza pregiudizio per la sua individualità. A seconda che siano sostituibili con altri, si distingue tra beni fungibili (detti pure di genere), come il denaro, e beni infungibili (detti pure di specie), come il quadro d’autore. Tale distinzione serve, tra l’altro, a differenziare il contratto di mutuo da quello di comodato dato che il primo ha per oggetto beni fungibili, il secondo infungibili. La distinzione tra beni consumabili e beni inconsumabili non è fondata sul criterio naturalistico, ma economica. Consumabili sono quelli suscettibili di una sola utilizzazione, come le vettovaglie, inconsumabili quelli atti a più utilizzazioni, come un libro o una statua. Parimenti estranea alle nozioni di fisica è la distinzione tra beni divisibili e beni indivisibili, che è fondata su un criterio di valutazione economico- sociale. Divisibilità è la possibilità di frazionamento del bene in parti omogenee, senza pregiudizio della sua destinazione economica: divisibile, pertanto, è un edificio, indivisibile un animale vivo. Rilevante è, poi, la distinzione tra beni presenti e beni futuri, questi ultimi pure suscettibili di formare oggetto di rapporti obbligatori (salvo che la legge non disponga diversamente, come avviene per la donazione di beni futuri, vietata dall’art. 771 c. c.). Si distingue ancora tra beni semplici e beni composti. I primi costituiscono, nella valutazione giuridica, un tutto unitario, dato che gli elementi che li compongono, sono fusi gli uni con gli altri, tanto da perdere la loro individualità (come un animale o un minerale); i secondi sono quelli nei quali le parti costitutive serbano la propria individualità materiale (come una nave o un anello), mutuando l’unità dalla funzione che assolvono. Infine, va ricordato la distinzione tra beni principali e beni accessori, caratterizzantesi per il rapporto di durevole subordinazione economica e giuridica dei secondi ai primi (come avviene per il piedistallo nei confronti della statua). Ai sensi dell’art. 818 c. c., quando non venga diversamente disposto, gli atti e i rapporti aventi ad oggetto il bene principale estendono i loro effetti anche alle pertinenze (v. pertinenza).

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