AZIENDE DI CREDITO
Una delle due divisioni, insieme agli istituti di credito speciale, in cui era bipartito il sistema bancario italiano dalla l.b. 1936 in base alla durata delle operazioni di raccolta. Le aziende di credito potevano infatti raccogliere, di regola, solo depositi con scadenza entro il breve termine (18 mesi) ed erano disciplinate dal Titolo V (“Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine”), mentre le gli istituti di credito speciale rientravano nella normativa del Titolo VI della l.b. (“Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine”). Con questa separazione la l.b. accoglieva implicitamente il principio di specializzazione bancaria allora dominante. Inoltre l’art. 5 l.b. distingueva le aziende di credito in otto specie: istituti di credito di diritto pubblico (ICDP), banche di interesse nazionale (BIN), casse di risparmio e monti di pegno su credito di 1a categoria, aziende di credito ordinarie, banche popolari, casse rurali ed artigiane, filiali di aziende di credito straniere. Con la riforma degli inizi degli anni Novanta, culminata nel TUBC del 1993 la categoria giuridica delle aziende di credito è scomparsa, anche statisticamente e ogni sua componente si è trasformato in banca. Come categorie speciali si sono conservate le banche popolari e le casse rurali e artigiane, ridenominate banche di credito cooperativo, le filiali di banche estere (v. aziende di credito ordinarie; banca di credito cooperativo; banca di interesse nazionale; banca popolare; casse di risparmio; cassa rurale ed artigiana; istituto di credito di diritto pubblico).