ATTIVITÀ BANCARIA
Complesso delle operazioni caratteristiche delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale, consistenti principalmente dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 TUBC) L’esercizio dell’attività bancaria, che ha carattere d’impresa, è riservato alle banche, che possono svolgere, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna e attività connesse o strumentali. La natura imprenditoriale dell’attività trova riscontro nell’art. 2195 c.c. che dichiara soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese anche i soggetti che esercitano un’attività bancaria. Esso è stato affermato dal d.p.r. 27.6.1985 n. 350, emanato in attuazione di direttive comunitarie, ove si enuncia il principio che l’attività bancaria “ha carattere d’impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano” (art. 1). Momenti essenziali e necessari dell’attività bancaria sono la raccolta del risparmio fra il pubblico (tale raccolta deve, cioè, rivolgersi ad una massa indiscriminata di risparmiatori) e il collegamento funzionale con l’erogazione del credito. Nel nostro ordinamento giuridico non sussiste attività bancaria se non quando siano congiuntamente presenti in capo ad un medesimo soggetto tali attività di raccolta e di impegno nelle loro molteplici forme correnti. Accanto alle tipiche e caratterizzanti attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, il sistema bancario pone in essere una vasta gamma di altre operazioni, di crescente importanza sotto il profilo economico, definibili connesse o strumentali e genericamente qualificate come servizi bancari od operazioni accessorie (art.10 TUBC), p.e. pagamenti per conto della clientela, consulenza finanziaria, amministrazione fiduciaria di patrimoni, deposito di titoli a custodia e amministrazione, servizio delle cassette di sicurezza, attività per la Pubblica Amministrazione (banche agenti nel comparto valutario, servizi di tesoreria, riscossione dei tributi, oltre che, attraverso società apposite ovvero, in alcune fattispecie e nel rispetto di determinate condizioni direttamente, l’offerta di operazioni di leasing, factoring, sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimenti mobiliare (c.d. parabancario). L’esercizio di attività connesse configura lo svolgimento coordinato di atti ed operazioni che presentino un legame significativo, ancorché non necessario, con la tipica operatività (bancaria, finanziaria) volta a volta interessata. Le attività strumentali si connotano per il loro carattere ausiliario; possono indicarsi esemplificativamente le attività di gestione di immobili e di prestazione di servizi informativi.