VIOLAZIONE DI LEGGE
Vizio di legittimità (v. vizi di legittimità e di merito) dell’atto amministrativo che consente la sua impugnazione davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario. Il vizio consiste nell’inosservanza della norme che presiedono all’emanazione dell’atto stesso. Le norme violate possono essere contenute in leggi, in regolamenti o in statuti di enti pubblici e il vizio comporta l’annullabilità dell’atto. Data la genericità del concetto, si riconducono comunemente alla violazione di legge tutte le ipotesi che non risultino già comprese nell’incompetenza o nell’eccesso di potere: ne sono esempi tipici tutti i vizi di forma, (tranne che si tratti di forme essenziali, nel qual caso l’atto è nullo). Il termine è, inoltre, usato in senso tecnico dall’art. 111 Cost. che prevede il ricorso (alla Corte di cassazione) per violazione di legge contro le sentenze ed i provvedimenti giurisdizionali sulla libertà personale. Tale particolare mezzo di impugnazione si affianca a quelli previsti dai codici di rito e costituisce un’ulteriore garanzia per i cittadini di fronte all’esercizio della funzione giurisdizionale.