VIGILANZA SULLA CDP

Sebbene svolge attività creditizia, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) per legge è sottoposta al controllo del Parlamento e della Corte dei Conti, in luogo della vigilanza della Banca d’Italia.

1. Controllo parlamentare. Il Parlamento esercita la sorveglianza per il tramite di una Commissione parlamentare, la Commissione per la vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, comma 3 della l. 13.5.1983 n. 197 di ristrutturazione della Cassa). Si tratta, in realtà, di una commissione mista di componenti di origine parlamentare e togati, composta di quattro Senatori e di quattro Deputati, di tre Consiglieri di Stato e di un Consigliere della Corte dei conti, scelti dalle rispettive Camere e dai Presidenti degli Istituti di appartenenza che, nominati all’inizio di ogni legislatura, durano in carica fino all’insediamento della successiva. È previsto che per ciascun parlamentare membro effettivo sia nominato un supplente La Commissione, i cui componenti togati possono essere riconfermati, nomina nel suo seno il Presidente e il vice Presidente. La Commissione è costituita e svolge la sua attività secondo gli artt. 3 (modif. dall’art. 19-bis del d.l. 10.11.1978 n. 702 conv. con modif. in l. 8.1.1979 n. 3), 4 e 5 del T.U. 2.1.1913 n. 453 e successive modificazioni e integrazioni. Essa può procedere o far procedere a tutte le verifiche ritenute necessarie, anche sulle situazioni contabili quadrimestrali predisposte dalla CDP (le verifiche e le relative valutazioni sono autonome da quelle della Corte dei Conti), presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla “direzione morale” e sulla “situazione materiale” della Cassa e ne approva i rendiconti consuntivi di tutte le gestioni che, previa parifica da parte della Corte dei conti, sono trasmessi in allegato alla predetta relazione al Parlamento entro l’anno successivo a quello cui essi si riferiscono. Di fatto, per il ritardo della Commissione nei suoi lavori, esistono sfasature di unodue anni rispetto alla corrispondente relazione della Corte dei conti (che riferisce invece tempestivamente al Parlamento) e i due sistemi di controllo non procedono integrati così come era previsto dalla legge.

2. Controllo della Corte dei conti. Prima della l. 13.5.1983 n. 197 la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) costituiva una Direzione generale a ordinamento autonomo del Ministero del Tesoro, di modo che il controllo era di competenza della Sezione di controllo sullo Stato. Al termine, si procedeva alla parificazione del rendiconto consuntivo con le scrit- ture a disposizione della Corte. L’art. 12 della l. 13.5.1983 n. 197 ha attribuito il controllo alla Sezione enti locali della Corte dei Conti (costituita ai sensi dell’art. 13 d.l. 22.12.1981 n. 786 conv. con modif. nella l. 26.2.1982 n. 51) che è oggi competente a deliberare sul rendiconto della Cassa, avvalendosi anche dei dati, documenti ed elementi di informazione richiesti L’art. 12 è stato abrogato dall’art. 6 del d.lg. 30.7.1999 n. 284 (di riordino della Cassa DD.PP.) che però ne conserva inalterata la prescrizione che la Sezione enti locali entro il 31 dicembre di ciascun anno comunica ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni e i criteri di esame ed entro il 31 luglio successivo riferisce al Parlamento sui risultati dell’esame compiuto e sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa. Nel contempo lo stesso articolo ha stabilito che i decreti ministeriali sulle condizioni della raccolta e degli impieghi sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità della Corte (ciò in applicazione dell’art. 3, comma 13, della l. 14.1.1994 n. 20, per le quali tale controllo non si esercita sugli atti e sui provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria).

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