VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
Attività di vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario, ovvero collegati ad esso o a singole banche da rapporti di partecipazione azionaria nei casi di cui all’art. 65 TUBC (v. partecipazione bancaria). Lo spettro della vigilanza su base consolidata non è perfettamente coincidente con la nozione e la composizione del gruppo bancario. Per espressa previsione normativa, infatti, tale tipo di vigilanza viene esercitata anche nei confronti di società non esercenti attività bancaria o finanziaria. Secondo le indicazioni dell’art. 65 TUBC sono sottoposti a vigilanza su base consolidata: a) società appartenenti ad un gruppo bancario; b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il 20% da società appartenenti ad un gruppo bancario o da una singola banca; c) società bancarie, finanziarie e strumentali noncomprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario o una singola banca; d) società finanziarie aventi sede legale in uno stato dell’Unione, che detengono il controllo di una società capogruppo o di una singola banca e rispetto alle quali la Banca d’Italia sia legittimata ad esercitare l’attività di vigilanza; e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate, per almeno il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti menzionati nelle lettere d) ed e); g) società finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societàdi cui alla lettera e) che controllano almeno una banca; h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie che controllano almeno una banca; i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali controllate da una singola banca, da società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero dai soggetti di cui alle lettere d), e), g) e h). Restano al di fuori dell’ambito della vigilanza consolidata tutti quei soggetti che, pur trovandosi nelle condizioni per esservi sottoposti, soggiacciono ad altre forme di vigilanza e controllo, quali società assicurative e società di intermediazione mobiliare. Come previsto in riferimento alla vigilanza esercitabilesulle singole banche, anche l’attività di vigilanza su base consolidata si estrinseca nella triplice direzione informativa, ispettiva e regolamentare e cioè: vigilanza informativa, vigilanza ispettiva e vigilanza regolamentare. a) Vigilanza informativa (art. 66 TUBC). L’esercizio di tale tipo di vigilanza comporta l’obbligo, a carico dei soggetti indicati nelle lettere da a) a f), di inviare, anche periodicamente, i dati e le informazioni richieste dalla Banca d’Italia. Per i soggetti indicati nelle lettere g), h) e i), tale obbligo è circoscritto alle informazioni utili a fini di vigilanza. Le società indicate nell’art. 65 TUBC sono tenute a trasmettere le situazioni, i dati e le informazioni utili ai fini di vigilanza direttamente alla società capogruppo o alla banca controllante. b) Vigilanza regolamentare. L’art. 67 delTUBC attribuisce alla Banca d’Italia il potere di impartire alla capogruppo disposizioni di carattere generale o particolare concernenti il gruppo complessivamente considerato o singoli componenti dello stesso in materia di vigilanza prudenziale e cioè: a) adeguatezza patrimoniale; b) contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) partecipazioni detenibili;d) organizzazione amministrativa-contabile e controlli interni. In forza della delibera CICR 2.8.1996, la Bancad’Italia può assumerenei confronti della capogruppo di gruppi bancari provvedimenti specifici concernenti il gruppo complessivamente o suoi componenti, per motivi attinenti alle materie della vigilanza prudenziale; può procedere alla convocazione degli amministratori, sindaci e dirigenti della capogruppo al fine di esaminare con essi la situazione del gruppo e dei suoi componenti e può richiedere che la capogruppo adotti misure correttive, ovvero si attivi per far assumere le misure necessarie da parte degli altri componenti il gruppo; può ordinare la convocazionedegli organi collegiali della stessa al fine di proporre l’adozione di determinate decisioni concernenti il gruppo o sue singole componenti (in tale contesto può indicare, sempre alla capogruppo, le proposte da sottoporre all’approvazione dei competenti organi delle società del gruppo). Se gli organi competenti non hanno ottemperato alle indicazioni, la Banca d’Italia può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali. c) Vigilanza ispettiva (art. 68 TUBC). La Banca d’Italia può procedere ad ispezione presso tutti i soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e atti ritenuti utili per l’espletamento dell’attività (v. ispezione bancaria). Le ispezioni effettuate presso società non esercenti attività bancaria, finanziaria o strumentale devono limitarsi al riscontro circa l’esattezza dei dati dalle medesime forniti al fine di consentire il consolidamento.