VIGILANZA PRUDENZIALE
L’espressione traduce il concetto di prudential supervision (anche: sound prudential supervision, fr. contrôle prudentiel sain, it. solida vigilanza prudenziale; da ricordare anche l’espressione prudential regulations, fr. règles prudentielles, it. regolamentazione prudenziale e prescrizione prudenziale) introdotto negli anni Ottanta negli atti del Comitato di Basilea e di corrente impiego nei documenti internazionali, in particolare nell’Accordo di Basilea del 1988 sui requisiti patrimoniali, più volte riveduto in seguito. La vigilanza prudenziale è basata sull’assunto che il conformarsi a un certo standard di capitale e a certi coefficienti di bilancio può diminuire il rischio e i costi di insolvenza. In Italia la vigilanza prudenziale per le banche è svolta dalla Banca d’Italia (salvo le competenze generali del CICR) ed è inserita nella vigilanza regolamentare agli artt. 53 segg. TUBC (e 65 segg. sui conti annuali e consolidati delle banche). La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l’adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. Queste disposizioni possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia. Alla vigilanza regolamentare è dedicato il Titolo IV delle Istruzioni della Banca d’Italia. La gerarchia delle fonti è quella usuale in materia di regolamentazione: il CICR assume, su proposta della Banca d’Italia, deliberazioni generali, in conformità delle quali la Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale. La Banca d’Italia, inoltre, può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti delle singole banche (art. 53, comma 3, lett. d). Spettadunque anche alla Banca d’Italia un ruolo normativo generale, sia pure subordinato a quello del CICR. Gli strumenti della vigilanza prudenziale sono principalmente le regole sul patrimonio di vigilanza, sul coefficiente di solvibilità (per il rischio di credito), sui requisiti patrimoniali sui rischi di mercato e sulla vigilanza consolidata. Gli altri strumenti sono dati dai limiti ulle partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari e sugli investimenti in immobili, oltre che dai sistemi di controllo interni e, inoltre, dalla centrale dei rischi. Il concetto di vigilanza prudenziale è richiamato nell’art. 6 TUF per gli intermediari finanziari, sempre all’interno della vigilanza regolamentare. Anche in questo caso la disciplina spetta alla Banca d’Italia, sentita la Consob.