VIGILANZA BANCARIA (EVOLUZIONE)

Insieme di attività amministrative con l’autorità creditizia regolamentata, che monìtora e controlla la strutturae il funzionamento delle banche. La vigilanza bancaria si articola in Italia tradizionalmente nelle tre forme della vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva (v. vigilanza). La materia è disciplinata dal TUBC (d.lg. 1°.9.1993 n. 385). Da notare che è scomparsa col TUBC (d.lg. 1993/385) la dicotomia esistente nella l.b. 1936 tra vigilanza sulle aziende di credito e vigilanza sugli istituti speciali di credito unificate nella vigilanza bancaria (ciò in seguito all’eliminazione di questi ultimi e con l’assimilazione di entrambi nella categoria delle “banche”).

1. Evoluzione. Quella bancaria è stata la prima specie di vigilanza regolamentata in modo sistematico e unitario a partire dalla legge bancaria del 1926 (r.d.l. 7.9.1926 n. 1511; r.d.l. 6.11.1926 n. 1830), cui sono succedute la seconda legge bancaria del 1936 e la terza costituita dal TUBC del 1993, oggi vigente. Prima della riforma del 1936 la vigilanza dello Stato sulle banche era esercitata per le banche di diritto privato dalla Banca d’Italia; per gli istituti di diritto pubblico e di credito fondiario dal Ministero delle Finanze; per le Casse di Risparmio e i Monti di pegno e per il credito agrario dal Ministero dell’Agricoltura. Inoltre, le tre maggiori banche (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma) erano state sottoposte nel 1933 a interventi e controlliparziali e occasionali dell’IRI. La l.b. 1936 aveva istituito l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito posto alle dipendenze di un Comitato di ministri presieduto dal Capo del Governo. Capo dell’Ispettorato era il Governatore della Banca d’Italia. L’Ispettorato veniva abolito dal r.d.l. 14.9.1944 n. 226 e i compiti del Comitati del ministri e del Capo del Governo venivano assegnati al Ministro del Tesoro mentre la vigilanza sulle aziende di credito era delegata alla Banca d’Italia che doveva esercitarla, salvo il potere del Ministro del Tesoro di disporre autonomamente ispezioni con proprio personale. Col d.l.c.p.s. 17.7.1947 n. 691 viene istituito il CICR presieduto dal Ministro del Tesoro. Con lo stesso provvedimento la vigilanza bancaria è stata attribuita alla Banca d’Italia come funzione propria e non solo delegata. Il d.l. 1947/691, con le modifiche del TUBC, definisce le linee generali dell’organizzazione della vigilanza bancaria tuttora vigente (v. autorità creditizie). Obiettivi, principi, tecniche e strumenti della vigilanza bancaria si sono però affinati col tempo. Notevoli sono stati i cambiamenti negli ultimi vent’anni, dopo decenni di conservatorismo. Un forte impulso all’affinamento della regolamentazione è stato dato dalle crisi bancarie degli anni Settanta e Ottanta (Franklin National e Herstatt, Continental Illinois, Banco Ambrosiano, il comparto delle Saving and Loans Associations statu- nitensi, Bank of Credit and Commerce International-BCCI e le banche scandinave). Le innovazioni, che hanno portato, tra l’altro, allo sviluppo della vigilanza prudenziale, sono un prodotto collettivo delle banche centrali del G- 10 riunite nel Comitato di Basilea, al quale anche la Banca d’Italia ha attivamente collaborato e della politica degli Stati Uniti e della Comunità europea. Dalla banca il movimento di innovazione si è esteso agli intermediari finanziari e alle assicurazioni.

2. Autorità di vigilanza e fonti normative. Sono autorità creditizie (q.v.) il CICR, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. La legge (TUBC e leggi successive, specie quelle di recepimento delle direttive comunitarie) è la fonte normativa primaria della vigilanza. Disposizioni generali di diritto amministrativo e poteri di assumere provvedimenti particolari sono rimessi dalle autorità creditizie, in particolare dal CICR e dalla Banca d’Italia, ma con una differenziazione. La vigilanza informativa e ispettiva sono assegnate alla Banca d’Italia cui spettano in esclusiva anche i provvedimenti di individuazione ed esercizio degli strumenti informativi e ispettivi (artt. 51 e 54 TUBC) senza concorso di CICR e Ministro. Alla vigilanza regolamentare concorrono invece sia il CICR, sia la Banca d’Italia, con compiti diversi. Al CICR è attribuito un potere normativo preminente su quello attribuito anche alla Banca d’Italia. A quest’ultima sono riservati il potere di assumere i provvedimenti amministrativi di attuazione delle delibere del CICR. Questi non ha il potere di assumere provvedimenti nei confronti delle banche, essendo tale potere riconosciuto esclusivamente alla Banca d’Italia. Data l’ampiezza delle competenze, la costruzione e l’operatività del sistema di vigilanza è realizzata con la moledelle disposizioni generali della Banca d’Italia (v. istruzioni di vigilanza; provvedimenti della Banca d’Italia).

3. Forme e poteri di vigilanza. Si distinguono in vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva. La vigilanza si esercita nei confronti delle singole banche come su un insieme costituito da banche e altre società collegate non bancarie (vigilanza su base consolidata).

3.a) L’attività di vigilanza informativa consiste nell’acquisizione di dati, documenti e informazioni principalmente sotto forma di segnalazioni periodiche inviate dalle banche (v. segnalazioni periodiche agli organi di vigilanza) e dei bilanci trasmessi dalle stesse, nel loro esame e nell’adozione, se appare necessaria, di provvedimenti. Altro supporto informativo è costituito dai verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l’attività.

3.b) La vigilanza regolamentare (art. 53 TUBC) è anzitutto il potere di regolamentazione prudenzialedella Banca d’Italia consistente nell’emanare, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale sull’adeguatezza patrimoniale, sul contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, sulle partecipazioni detenibili e sull’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (vigilanza prudenziale). Queste disposizioni possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia. Nell’esercizio della vigilanza la Banca d’Italia ha il potere di convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; di ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno e di proporre l’assunzione di determinate decisioni; di procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all’ordine; di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie soggette alla regolamentazione prudenziale. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante al capitale, i limiti indicati dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

3.c) In virtù delle prerogative di vigilanza ispettiva ad essa attribuite, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere loro l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche; procedere, su richiesta delle autorità competenti di uno Stato comunitario, agli accertamenti presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche comunitarie ovvero concordare altre modalità delle verifiche. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’Istituto in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

4. Regioni. In passato le Regioni a statuto speciale disponevano di una ridotta autonomia in materia di vigilanza, limitata nel 1993 al recepimento delle direttive e delle decisioni della Banca d’Italia (art. 159 TUBC). La legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 ha modificato l’art. 117 della Costituzione riservando allo Stato la legislazione esclusiva in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie.

5. Vigilanza bancaria e Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). L’attività di vigilanza resta un compito riservato alle autorità dei singoli Stati e non è affidata alla BCE. L’art. 105 TCE prevede solo che “il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario”, concetto ripreso pari pari dall’art. 3.3 dello Statuto del SEBCe della BCE (Protocollo n. 18, ex n. 3, sottoscritto a Maastricht e allegato al TCE) e confermato dai limiti posti agli interventi della BCE in materia di vigilanza prudenziale dall’art. 25, 1° e 2° comma, dello stesso Statuto. In esso è previsto che la BCE può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario e che “conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 6, del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.” Inoltre l’esercizio della vigilanza da parte di una banca centrale non è incompatibile con il trattato istitutivo della CE e con lo statuto del SEBC e non rientra quindi tra i compiti da espungere in forza dell’art. 109 (ex 108) TCE. Da notare che con l’avvio della terza fase dell’UEM la materia della riserva obbligatoria è stata considerata pertinente alla politica monetaria ed è stata quindi assegnata alla competenza della BCE. Spetta all’Eurosistema e alla BCE in particolare di “promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento” (art. 105 TCE) e, quindi, la vigilanza sui sistemi di pagamento, esercitata anche attraverso le BCN.

Dal 2014 la Vigilanza bancaria (Guida BCE) è svolta dalla BCE.

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