VIDIMAZIONE

Apposizione di una firma, di un bollo, di un visto e simili su di un documento per attestarne l’autenticità o impedire alterazioni. Tra gli altri erano soggetti a vidimazione, oltre che a bollatura (v. bollatura), i libri obbligatori per l’imprenditore, particolarmente il libro giornale ed il libro degli inventari, oltre che quelli prescritti dal codice civile per le imprese costituite in società. Sono bollati pagina per pagina ed ogni foglio deve essere numerato progressivamente: l’ultima pagina contiene l’indicazione del numero dei fogli che compone il libro. Provvedeva a ciò la cancelleria del competente tribunale o un notaio, a cui peraltro detti libri dovevano essere ripresentati per le successive vidimazioni annuali. In seguito all’istituzione del registro delle imprese, alla vidimazione dei libri contabili obbligatori provvede l’ufficio del registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. Per effetto dell’art. 7-bis della legge Tremonti (l. 15.7.1994 n. 444), che ha modificato gli artt. 2216 e 2217 c.c., la vidimazione annuale delle scritture contabili è stata abolita. Disposizioni particolari impongono l’obbligo della bollatura di particolari libri come il “libro matricola” e il “libro paga”, che debbono essere vidimati, secondo i casi, dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro o dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. I commissari liquidatori, i curatori e i commissari giudiziari debbono tenere un registro vidimato, senza spese, dall’autorità che vigila sullo svolgimento della procedura.

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