VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

Vendita con pagamento rateale in virtù della quale il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, mentre i rischi connessi alla proprietà del bene (p.e., distruzione, perdita ecc.) gli si trasferiscono fin dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). Il compratore, finché non ha pagato il prezzo, non può rivendere la cosa ed i suoi creditori non possono pignorarla (purché la riserva di proprietà risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento). Disposizioni particolari regolano l’inadempimento del debitore e la risoluzione del contratto (artt. 1525-1526 c.c.).

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