VENDITA ALLO SCOPERTO

Contratto per mezzo del quale una parte vendeva ad un’altra titoli o merci di cui non era in possesso al momento della negoziazione. In passato, le vendite allo scoperto venivano di norma effettuate nel mercato a termine, la cui struttura negoziale, basata sul differimento tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione, consentiva agli operatori di trattare anche senza disporre, al momento, dei beni necessari per adempiere all’obbligazione. Venditore allo scoperto era, di norma, lo speculatore ribassista, cioè colui che prevedeva una riduzione dei prezzi. Poiché in borsa ogni operazione doveva trovare la propria esecuzione, egli poteva, prima del termine e per lo stesso termine, provvedere al riacquisto dei titoli o delle merci venduti, per bilanciare l’originaria operazione. Alla scadenza lo speculatore scopertista poteva chiudere la propria posizione in via differenziale, cioè lucrando o pagando la differenza tra il prezzo di vendita e quello del successivo riacquisto: in particolare, se le sue previsioni si rivelavano esatte ed i prezzi subivano un effettivo ribasso, egli poteva conseguire un guadagno; se invece si rivelavano errate per il rialzo delle quotazioni, egli poteva subire una perdita. Con l’introduzione, a partire dal 1996, della contrattazione “a contanti” come sistema di negoziazione di borsa tale modalità di vendita non è più consentita. I contratti, infatti, devono essere eseguiti nel termine di cinque giorni dalla loro conclusione e le relative operazioni di liquidazione per compensazione avvengono con cadenza giornaliera (v. esecuzione dei contratti di borsa). Inoltre, a garanzia del buon fine delle operazioni, e per scongiurare i rischi di inadempimento, chi conferisce un ordine di vendita di strumenti finanziari, è tenuto ad avere, presso l’intermediario incaricato, la disponibilità degli strumenti stessi. È possibile ovviare a tale sistema attraverso la stipulazione di un contratto di riporto con un intermediario professionale, che consente di ottenere l’immediata disponibilità degli strumenti finanziari necessari per l’esecuzione della vendita, salvo l’obbligo del riportatore di trasferire a scadenza la proprietà di altrettanti strumenti finanziari della stessa specie (v. riporto).

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