VENDITA

Contratto avente per oggetto il trasferimentodella proprietà di una cosa o di un altro diritto dietro il corrispettivo di un prezzo. L’effetto del trasferimento, che si chiama effetto reale, si verifica immediatamente, solo in virtù del consenso tra venditore e compratore, se la cosa venduta è di specie, cioè è individuata ed è già di proprietà del venditore. La vendita di cosa futura o di cosa altrui, invece, è valida, ma produce soltanto “effetti obbligatori” a carico del venditore. Infatti non si verifica l’effetto reale: la cosa futura diventa proprietà dell’acquirente quando viene ad esistenza, e la cosa altrui diventa di proprietà del compratore quando il venditore, che ne ha preciso obbligo, l’abbia acquistata, in entrambi i casi senza bisogno di un’ulteriore manifestazione di volontà delle parti. Ugualmente la cosa appartenente ad un genere passa in proprietà del compratore dopo che è stata determinata. Il prezzo è elemento essenziale del contratto di vendita, ma può non essere determinato dai contraenti che possono affidarne la determinazione ad un terzo detto arbitratore, o lasciarlo indeterminato: in tal caso si presume che esso debba essere quello normalmente praticato dal venditore o, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, esso si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna della cosa venduta, o da quelli della piazza più vicina. Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (p.e., le spese di notaio) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. Anche quando la vendita è a “effetto reale”, sorgono effetti obbligatori per il venditore: consegnare materialmente la cosa al compratore e garantirlo dall’evizione e dai vizi della cosa. Il compratore, a sua volta, è obbligato al pagamento del prezzo e degli interessi, qualora la cosa già consegnatagli abbia prodotto frutti o altri proventi (c.d. interessi compensativi sul prezzo). Il compratore può tuttavia sospendere il pagamento del prezzo se ha ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi (salvo che il venditore presti idonea garanzia), se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali (pegno o ipoteca) o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Il venditore, salvo che sia pattuito diversamente, presta al compratore la garanzia per evizione. L’evizione è la situazione del compratore rimasto soccombente in un giudizio in cui altri abbia vantato di avere la proprietà sulla cosa venduta, ovvero la titolarità di un diritto reale parziario su di essa.Grazie alla garanzia per evizione, il compratore, una volta evitto, ha diritto di ottenere dal venditore il rimborso del prezzo, il risarcimento del danno e il rimborso del valore dei frutti eventualmente restituiti al terzo, delle spese pagate a questi e delle spese eventualmente sostenute per chiamare in causa il venditore stesso. Se oggetto della vendita è una cosa mobile, la consegna deve avvenire nel luogo in cui essa si trovava al momento della vendita o, se questo è ignoto alle parti, nel luogo di domicilio del venditore (o della sua sede, se è imprenditore). Salvo patto o uso contrario, se la cosa mobile venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna (vale a dire, è considerato adempiente dell’obbligo e non risponde dell’eventuale successivo perimento della cosa) rimettendo la cosa al vettore (v. trasporto) o allo spedizioniere (v. spedizione). Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere la cosa all’incanto e soddisfarsi sul prezzo ricavato (c.d. esecuzione coattiva per inadempimento del compratore); se il venditore non consegna una cosa fungibile, il compratore può far acquistare la cosa da un terzo, ponendo la maggiore spesa, e il danno, a carico dell’inadempiente (esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).

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