USUCAPIONE

Modo d’acquisto a titolo originario di diritti reali su beni mobili o immobili mediante il possesso per un tempo stabilitodalla legge. Presupposto necessario per l’acquisto per usucapione è l’inerzia dell’avente diritto; elemento essenziale è il possesso pacifico, pubblico, continuo, non interrotto da azioni di rivendica. Il periodo normale per l’acquisto dei diritti su beni immobiliari e sulle universalità di beni mobili è di venti anni; il periodo è però dimezzato se l’acquisto del possesso è avvenuto in buona fede e in forza di un titolo astrattamente idoneo debitamente trascritto. Per i beni mobili il periodo è di venti anni se si sia acquistato il possesso in mala fede e in dieci anni se in buona fede. I principi generali che regolano le cause di impedimento, sospensione o interruzione dell’usucapione sono comuni a quelli dettati in materia di prescrizione.

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