USI DI BANCA

Il ricorso agli usi per l’integrazione delle condizioni economiche praticate dalle banche non è più consentito dalla legge. L’art. 116 TUBC pone, infatti, a carico di tali organismi l’obbligo di pubblicizzare in ogni locale aperto al pubblico i tassi di interesse, i prezzi, le spese di comunicazione alla clientela ed ogni altra condizione economica relativa a determinate operazioni o servizi precisando che, nell’adempimento di tale forma di pubblicità, da effettuarsi secondo le prescrizioni del CICR, alle banche non è consentito fare rinvio agli usi. Il medesimo obbligo di indicazione espressa delle condizioni economiche è previsto anche con riferimento ai contratti (v. contratti bancari). L’art. 117 TUBC stabilisce, infatti, che nel contratto devono essere determinati il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata e, qualora nello stabilire tali elementi si sia fatto rinvio agli usi, la relativa clausola è nulla e deve considerarsi non apposta. In caso di violazione del divieto di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse nelle operazioni bancarie attive e passive, la legge prevede un meccanismo di sostituzione automatica della clausola nulla, disponendo l’applicazione al rapporto contrattuale, rispettivamente, del tasso nominale minimo e massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Tale disciplina si applica ai contratti successivi all’entrata in vigore del TUBC, mentre a quelli conclusi in precedenza continua ad applicarsi la normativa anteriore, ai sensi dell’art. 161, 6° comma (v. trasparenza bancaria).

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