TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Acr.: TUE. Noto anche come Trattato di Maastricht dal luogo in cui è stato firmato il 7.2.1992 dai dodici Stati membri delle Comunità europee (entrato in vigore il 1°.11.1993). In seguito al riassetto della numerazione compiuto dal successivo Trattato di Amsterdam (2.10.1997, entrato in vigore il 1°.5.1999) il Trattato sull’Unione Europea (TUE) è oggi suddiviso in otto titoli e 53 articoli numerati (in precedenza contrassegnati da lettere), preceduti da un preambolo e seguiti da diversi protocolli allegati.

1. Istituzione dell’Unione Europea. Il primo titolo è relativo alle disposizioni comuni e, all’art. 1, viene istituita l’Unione europea col fine di creare “un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini” mentre, al secondo comma dello stesso articolo, si sancisce che “l’Unione è fondata sulle Comunità europee integrate dalle politiche e forme di cooperazione” previste dal TUE. L’Unione mira quindi ad “organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli”. Tra gli obiettivi che l’Unione si prefigge all’articolo 2 (ex art. B), si evidenzia la volontà di: “promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile”; affermare l’identità dell’Unione sulla scena internazionale “mediante l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune” (PESC); rafforzare la tutela di diritti e interessi dei cittadini; “conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia”; mantenere e sviluppare integralmente l’acquis comunitario. L’Unione “dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obbiettivi” (art. 3 TUE): Consiglio Commissione cooperano per realizzarli, così come il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia e la Corte dei conti. L’art. 4 sancisce poi che il Consiglio europeo “dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali”.

2. I “tre pilastri” dell’UE. I Titoli secondo, terzo e quarto contengono rispettivamente le modifi che al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) “per creare la Comunità Europea” (con ciò eliminando l’aggettivo “economico” dalla denominazione della Comunità), al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) e al Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom); tali titoli costituiscono il c.d. primo pilastro. Il c.d. secondo pilastro è invece disciplinato dal Titolo quinto (articoli da 11 a 28, ex articoli contraddistinti dalla lettera J) relativo alla politica esterae di sicurezza Comune (PESC); infine il terzo pilastro è costituito dal Titolo sesto (articoli da 29 a 42, ex articoli contraddistinti dalla lettera K) che contiene le disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (in precedenza tale titolo era relativo alla Cooperazione nella Giustizia e negli Affari Interni - CGAI).

3. Politica estera e di sicurezza comune. In relazione alla PESC, attualmente il Trattato sull’Unione Europea prevede la competenza dei soli organi dell’UE e non più la competenza concorrente di questi e degli Stati membri (art. 11 TUE). Infatti, in tale ambito, ai sensi dell’art. 13 TUE, il Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio dell’Unione, stabilisce ed adotta gli orientamenti generali e le strategie comuni dell’Unione e degli Stati membri. Spetterà al Consiglio dell’Unione (art. 13, par. 3, TUE) l’assunzione delle decisioni necessarie per attuare le strategie comuni attraverso l’adozione di “azioni comuni” e di “posizioni comuni”, la definizione ed attuazione della PESC, la cura dell’unità, della coerenza e dell’efficacia dell’azione dell’UE.

4. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il terzo pilastro, relativo alla cooperazionedi polizia e giudiziaria in materia penale, contiene gli ambiti residuali dopo che, in attuazione dell’ex art. N TUE (ora art. 48), molte materie sono state ricondotte nell’ambito del primo pilastro e quindi “comunitarizzate” (v. Metodo comunitario e metodo intergovernativo. Comunitarizzazione sub Unione europea). Per le materie ancora contenute in questo pilastro, sono stati precisati la tipologia e le caratteristiche degli strumenti d’azione utilizzabili: “posizioni comuni”, per definire la posizione dell’UE su una questione specifica; “decisioni quadro”, per il ravvicinamento legislativo e regolamentare sulla materia (simili alle direttive del TCE, ma espressamente private di efficacia diretto); “decisioni”, prive di efficacia diretta, utilizzabili per tutti gli ambiti escluso il ravvicinamento. Su tale pilastro l’art. 35 attribuisce alla Corte di Giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale e in via di legittimità sugli atti a esso relativi.

5. Cooperazione rafforzata. Il trattato prevede espressamente un Titolo settimo (ex titolo VI bis) per gli Stati membri che, nel rispetto di determinate condizioni, “intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata”. In particolare l’art. 43 (ex art. K.15) TUE prevede che tale “cooperazione rafforzata” sia diretta a promuovere gli obiettivi dell’Unione, rispetti i principi dei trattati, sia un’ultima istanza rispetto al quadro di cooperazione ordinario, riguardi la maggioranza degli Stati membri, non pregiudichi né l’acquis comunitario né le competenze degli Stati, sia aperta a tutti gli Stati membri.

6. Principi affermati o rafforzati nel TUE dal Trattato di Amsterdam. Il Trattato di Amsterdam ha apportato parecchie innovazioni al TUE. A partire da un nuovo approccio (più attento alle questioni sociali che non a quelle monetarie che avevano caratterizzato il Trattato di Maastricht) sono stati introdotti o rafforzati nuovi principi tra cui il principio di trasparenza (art. 1 TUE) e quelli di libertà, sicurezzae giustizia accanto a quelli di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto quali principi comuni agli Stati membri; il diritto a uno sviluppo armonioso e sostenibile; la parità tra uomo e donna. Notevole è anche il richiamo alla Carta sociale europea di Torino del 1961 (approvata dagli Stati aderenti al Consiglio d’Europa; ultima rev. 3.5.1996), alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989. L’art. 7 TUE (introdotto ad Amsterdam) prevede che il Consiglio possa constatare, a determinate condizioni, “l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’art. 6” e, nel caso, decidere la sospensione di alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro, “compresi i diritti di voto del rappresentante del governo”.

7. Corte di Giustizia. La nuova formulazione dell’art. 46 TUE (già art. L) attribuisce poi alla Corte di Giustizia CE la competenza sui diritti affermati nell’art. 6 TUE e su tutta una serie di ambiti nei quali prima le era precluso l’intervento,in particolare sulla cooperazione giudiziaria e di polizia e sulla cooperazione rafforzata.

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