TRATTATO DI NIZZA

Trattato internazionale stipulato tra gli Stati membri dell’Unione europea, frutto dei lavori della Conferenza intergovernativa conclusasi l’11.12.2000 a Nizza. Dopo un periodo di verifiche terminologiche e linguistiche, il 26 febbraio 2001 i rappresentanti dei 15 Stati membri dell’Unione europea hanno firmato questo Trattato che dalla città provenzale trae il nome e che s’inserisce nel processo d’integrazione comunitaria iniziato con i trattati originari di Parigi e di Roma che istituirono le Comunità europee. Con l’Atto finale, la CIG 2000 ha anche adottato quattro Protocolli (sull’allargamento dell’Unione, sullo Statuto della Corte di Giustizia CE, sulle conseguenze finanziarie della scadenza del Trattato CECA e, infine, sull’articolo 67 del Trattato CE) e 24 Dichiarazioni che risultano allegate al Trattato di Nizza, ed ha preso atto di altre tre dichiarazioni da parte di Stati membri. Il Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1°.2.2003, modifica i precedenti trattati dell’UE (trattato sull’Unione europea), della Comunità europea, dell’Euratom e della CECA per alcuni versi in modo significativo, con una particolare attenzione alle problematiche relative all’allargamento dell’Unioneeuropea a 27 Stati e cioè, oltre ai 15 al momento della sottoscrizione, quelli che hanno aderito successivamente (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria: v allargamento della Comunità europea). Sono state così concordate nuove regole sui seguenti aspetti: a) le istituzioni, b) il processo decisionale (in particolare i casi di decisione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dell’UE), c) la cooperazione rafforzata, e d) altri settori.

1. Istituzioni. Le disposizioni del trattato concernenti gli aspetti istituzionali vanno lette alla luce del Protocollo sull’ampliamento e dalla Dichiarazione relativa all’ampliamento. Le disposizioni in materia di composizione della Commissione e di ponderazione dei voti sono applicabili solo a partire dal 2005; parimenti, la nuova composizione del Parlamento europeo (elevato da 700 a 732 membri, con una riduzione da 87 a 72 dei rappresentanti per l’Italia) troverà applicazione solo a partire dalla prima elezione successiva al 2004. In particolare: il Parlamento si è vista attribuire la facoltà di proporre ricorsi di annullamento (ex art. 230 CE) al pari degli Stati membri, del Consiglio dell’UE e della Commissione, così come la facoltà di richiedere un parere previo alla Corte di Giustizia in materia compatibilità di accordi internazionali con il trattato. Quanto al Consiglio, è previsto il voto a maggioranza qualificata in presenza di due condizioni: numero determinato di voti (254, cioè il 73.91% con 27 Stati, rispetto al 71.26% con 15 Stati) e maggioranza numerica degli Stati membri mentre, sono state modificate le ponderazioni dei voti ed è stata attribuita a ciascun membro la possibilità di richiedere che la maggioranza qualificata corrisponda almeno al 62% della popolazione totale dell’Unione. La Commissione, a partire dal 2005, sarà composta da un commissario per ogni Stato membro; peraltro, quando l’Unione avrà 27 Membri, il numero dei componenti sarà inferiore al numero degli Stati: a tal fine, si ricorrerà ad un sistema di rotazione tra gli stessi. La nomina del Presidente della Commissione e, in un secondo momento, degli altri componenti, verrà effettuata dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata; al Presidente sono stati attribuiti maggiori poteri ed è stata introdotta la figura dei vicepresidenti, senza tuttavia definirne numero e poteri. In relazione alla Corte dei Conti, alla Corte di Giustizia (CGCE) ed al Tribunale di Prima Istanza (TPI) è stato previsto che in essi sieda un giudice per ogni Stato membro e che possano essere create delle sezioni giurisdizionali di prima istanza per materie specifiche. Vengono altresì delimitate le competenze tra CGCE e TPI nel senso che il TPI diviene il giudice di diritto comune per l’insieme dei ricorsi diretti (artt. 230, 232, 235 CE), mentre la CGCE resta competente per tutti gli altri ricorsi ed esclusivamente competente per i ricorsi per inadempimento ex art. 226 CE. Per ciò che concerne la competenza sui ricorsi pregiudiziali ai sensi dell’art. 234 CE (ex art. 177 TCE), questa resta in capo alla CGCE, pur se l’art. 225 CE prevede la possibilità di attribuzione parziale di tale competenza al TPI da parte dello Statuto. Di particolare interesse è poi l’introduzione dell’art. 229 bis CE, in base al quale potrà essere attribuita alla CGCE la competenza sui titoli comunitari di proprietà intellettuale (c.d. brevetto europeo). Alcune marginali modifiche sono state poi introdotte alla disciplina della BCE e della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), del Comitato Economico e Sociale (CES) e del Comitato delle Regioni (CdR).

2. Processo decisionale. Il Trattato di Nizza ha ampliato le ipotesi di decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio UE nell’ambito del Trattato CE e del Trattato UE. Non essendo stata accolta la proposta formulata in tal senso dalla Commissione, permane invece la regola dell’unanimità in materia di fiscalità, politica sociale, mentre solo limitate e marginali sono le modifiche in materia di asilo ed immigrazione. Per un significativo numero di casi (articoli 13, 62, 63, 65, 157, 159 e 191 CE), la CIG ha affiancato al passaggio dal criterio dell’unanimità a quello della maggioranza nell’adozione delle decisioni da parte del Consiglio UE, la previsione della procedura della codecisione (art. 251 CE), mentre per l’art. 161 ha previsto la procedura del parere conforme (ai sensi dell’art. 192 CE).

3. Cooperazione rafforzata. Il Trattato di Nizza viene in rilievo anche ai fini della disciplina della materia. In precedenza, per poter sviluppare una cooperazione rafforzata nei settori consentiti dai trattati, era necessario l’accordo e la partecipazione della maggioranza degli Stati membri. Con l’entrata in vigore del Trattato di Nizza è previsto che per instaurare una tale cooperazione siano sufficienti otto Stati. La CIG ha esteso, pur se con alcuni limiti, la possibilità della cooperazione rafforzata al “secondo pilastro” (“Politica estera e di sicurezza comune”). Inoltre è stato soppresso il diritto di “veto” alla cooperazione rafforzata nell’ambito del “primo pilastro” (“Comunità europea”) e del “terzo pilastro” (“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”). Nel pilastro comunitario e prevista la possibilità di investire della questione il Consiglio europeo e, d’altro canto, la necessitàdi ottenere il parere conforme del Parlamento europeo nelle materie rientranti nel quadro dell’applicazione dell’art. 251 CE (c.d. procedura di codecisione).

4. Altri settori. Sono state inoltre apportate modifiche in relazione: al rispetto dei diritti fondamentali (art. 7 TUE); alla politica di sicurezza (art. 17 TUE), in particolare nei rapporti tra UE e UEO, ed in relazione al Comitato Politico e di Sicurezza (COPS); alla cooperazione giudiziaria penale, con la creazione di un’unità di coordinamento di magistrati nazionali distaccati (Eurojust); alla politica sociale, con l’istituzione del comitato della protezione sociale (art. 144 CE); alla denominazione della Gazzetta ufficiale che viene modificata in “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea” (art. 254 CE); al luogo di riunione del Consiglio europeo che, in prospettiva, sarà Bruxelles; alla scadenza del trattato CECA, con il passaggio alla CE di attività e passività della CECA a partire dal 24 luglio 2002.

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