TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - TFR

Acr. di: Trattamento di Fine Rapporto. Somma percepita dal lavoratore dipendente del settore privato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’art. 2120 c.c. dispone che il TFR è calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. L’ammontare del TFR, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementata al tasso composto dell’1,5% annuo più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall’ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente. Il TFR decorre anche per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio. Anticipazioni per giustificati motivi fino al 70% del TFR accumulato possono essere richiesti dal lavoratore con almeno otto anni di servizio una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del totale dei dipendenti. I datori di lavoro costituiscono in bilancio un accantonamento corrispondente al diritto maturato dai dipendenti.

A seguito del decreto legislativo 252/2005 e della finanziaria 2007 il dipendente può scegliere di non lasciare il fondo TFR accantonato nell'azienda, con la conseguenza di determinare per quest'ultima una necessità finanziaria da gestire.

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