TRASPORTO

Contratto con il quale un soggetto, detto vettore, si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Caratteristica del trasporto di persone è l’onerosità: non rientrano, pertanto, in tale figura contrattuale le ipotesi di trasporto gratuito o amichevole dalle quali può derivare solo una responsabilità extracontrattuale a carico del vettore nel caso in cui il trasportato abbia subito danni personali imputabili al primo. La stipulazione del contratto è accompagnata dal rilascio al viaggiatore di un biglietto di viaggio, nel quale il contratto è documentato: esso non è titolo di credito ma costituisce uno dei documento di legittimazione, la cui esibizione è necessaria per esigere la prestazione del trasporto. Per ciò che concerne la responsabilità del vettore, questi risponde: per l’inadempimento e il ritardo secondo le norme generali in materia di obbligazioni; per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore e per la perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salvo che riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il trasporto di cose è un contratto consensuale. La consegna delle cose fa. parte del momento esecutivo del contratto e da ciò deriva l’obbligazione di custodia a carico del vettore. La prova del contratto è fornita da un documento detto lettera di vettura compilata dal mittente e consegnata al vettore che ne rilascia un duplicato. Ove non sia stata consegnata la lettera di vettura, il vettore rilascia una ricevuta di carico. Si tratta di documenti probatori che, però, se vengono rilasciati con la clausola “all’ordine”, diventano titoli di credito ed incorporano tutti i diritti nascenti dal contratto. Il vettore è responsabile per la perdita e l’avaria delle cose consegnategli, fino al momento in cui le riconsegna al destinatario; per escludere la propria responsabilità, egli ha l’onere di dimostrare che il danno è dipeso da un fatto a lui non imputabile. Questo principio, che deroga alle norme generali, fa ricadere sul vettore le c.d. cause ignote; esso viene in parte attenuato o con la presunzione di irresponsabilità per calo naturale o mediante la stipulazione di clausole che stabiliscano presunzioni di caso fortuito. Il contratto di trasporto di cose fatto dal vettore su incarico del mittente si configura, con riferimento al destinatario, come un contratto a favore di terzo.

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