TRASPARENZA FISCALE
1. Il principio di trasparenza e pubblicità riconosciuto dalla l. 7.8.1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) quale criterio regolatore dell’azione amministrativa interessa tutti i procedimenti amministrativi e dunque anche quelli di competenza dell’Amministrazione finanziaria. Circa il valore giuridico di tali principi, una circolare del Ministero delle Finanze ha sottolineato che si tratta di regole non meramente interne, afferenti solo al merito dell’attività amministrativa, ma di regole che tutelano la legittimità dell’azione amministrativa. In altri termini la violazione del principio di trasparenza si traduce in illegittimità dell’atto amministrativo, illegittimità che il cittadino potrà far valere con gli ordinari mezzi di tutela. Si riconducono al principio di trasparenza l’obbligo di rendere noti i termini e le unità organizzative responsabili del procedimento e di ogni altro adempimento, quello di rendere noto l’Organo responsabile dell’adozione del provvedimento finale, l’obbligo di individuazione del provvedimento amministrativo oltre che la procedura per consentire l’accesso ai documenti amministrativi. Ed infine l’obbligo di pubblicare direttive, programmi, istruzioni, circolatori, atti interpretativi di norme giuridiche. Con regolamento approvato con d.m. 19.10.1994 n. 678, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto, a dare applicazione agli artt. 2 e 4 della l. 7.8.1990 n. 241 citata, individuando per i singoli procedimenti i termini di conclusione e l’unità responsabile. In particolare sono stati fissati i termini per l’erogazione dei rimborsi, ove non specificamente definiti dal legislatore tributario. Con successiva circolare il Ministero delle Finanze ha inoltre dettato istruzioni operative per l’attivazione nell’ambito delle varie strutture dell’Amministrazione di un Ufficio per le relazioni con il pubblico con la funzione di fornire informazioni al cittadino al fine di agevolarne la partecipazione al procedimento amministrativo. Viene infine dettata una disciplina transitoria per il diritto di accesso, nei limiti propri che tale diritto incontra nei procedimenti tributari. Va ricordato p.e. che ai sensi dell’art. 24 della l. 1990/241 è vietato l’accesso agli atti preparatori prima che il procedimento si sia concluso. Tale divieto, secondo la circolare, include tutti gli atti e documenti, interni o esterni oltre che gli atti o documenti oggetto di lite pendente la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del Giudizio ovvero costituire violazione del segreto istruttorio o professionale o d’ufficio. (gt-mv)
2. Principio di trasparenza fiscale. Società di persone. Principio in base al quale il soggetto che pone in essere il presupposto di imposta non ne assume la soggettività tributaria passiva, cioè non è soggetto a essa. Il regime di trasparenza fiscale è obbligatorio per le imprese costituite in forma di società di persone o a queste assimilate. L’art. 5 TUIR prevede, infatti, che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, o da altro atto pubblico, o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta. Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplicesecondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza; le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali; le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici.
3. Principio di trasparenza fiscale. Società di capitali. La legge istitutiva dell’IRES (d.lg. 12.12.2003 n. 344, in attuazione del disposto dell’art. 4 della l. 7.4.2003 n. 80 di delega per la riforma del sistema fiscale statale) nell’adattare il Titolo II del TUIR alla nuova imposta, con i nuovi artt. 115 e 116 ha esteso alle società di capitali la trasparenza fiscale come regime opzionale (opzione per la trasparenza fiscale).