TRASPARENZA BANCARIA

Espressione tradizionalmente utilizzata per indicare genericamente l’insieme di informazioni che possono essere acquisite sulla struttura e sull’attività delle banche. le quali sono al riguardo sottoposte a una disciplina speciale, diversa da quella del diritto comune generalmente valida per gli imprenditori In tempi relativamente recenti, peraltro. questa espressione è entrata nel lessico legislativo e ha assunto un significato più limitato: precisamente, quello di insieme delle norme che impongono alle. banche di fornire alla clientela informazioni chiare e precise sulle condizioni contrattuali dalle stesse praticate. La prima regolamentazione legislativa del la materia era contenuta nella l. 17.2.1992 n. 154 recante. appunto. “norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e, con specifico riferimento alle operazioni di credito al consumo, nella l. 19.2.1992 n. 142. La disciplinadella trasparenza bancaria dettata dalle leggi appena citate è rifluita poi, con alcune modificazioni, nel Titolo VI del TUBC. Il Capo 1di questo titolo contiene una serie di disposizioni applicabili a tutte le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. L’art. 116 impone a questi soggetti di pubblicizzare, in ciascun locale aperto al pubblico, i tassi di interesse, i prezzi.le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti. A norma dell’art. 117, i contratti devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (che, ai sensi dell’art. 127 comma 2, può essere fatta valere solo dal cliente) e un esemplare degli stessi deve essere consegnato ai clienti: nel contratto devono essere espressamente indicati il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Nel corso del rapporto, le condizioni contrattuali possono essere variate in senso sfavorevole al cliente solo se la clausola negoziale che attribuisce questa facoltà alla banca è approvata specificamente dal cliente stesso: per essere efficaci queste modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali devono essere comunicate, secondo le prescrizioni dell’art. 118, al cliente, il quale, può entro 15 giorni recedere dal contratto ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. L’art. 119 dispone che alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno deve essere inviata alla clientela una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto (in proposito v. estratto conto). Inoltre, attribuisce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni. copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Oltre all’obiettivo della trasparenza. la normativa in discorso persegue anche, sia pure in inodo meno evidente, quello del riequilibrio delle rispettive posizioni delle parti nei contratti bancari (v. diritto bancario): in quest’ottica va valutata, p.e., la norma dell’art. 120 concernente la decorrenza delle valute. Sia il profilo della trasparenza che quello del riequilibrio delle posizioni negoziali formano oggetto di ulteriori disposizioni legislative dirette a incrementare il grado cli tutela del cliente-consumatore (intendendo con tale espressione la persona fisica che agisce per scopi estrarci all’attività imprenditoriale o professionaleeventualmente svolta). Oltre alla specifica disciplina dettata per il credito al consumo al Capo II del citato Titolo VI del TUBC. va al riguardo menzionata la normativa sui contratti stipulati con i consumatori introdotta nel codice civile (articoli dal 1469-bis al 1469-sexies) dalla l. 6.2.1996 n. 52 (v. clausole abusive).

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