TITOLO RAPPRESENTATIVO DI MERCE
Documento che attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci in esso indicate, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo stesso. Come risulta dall’art. 1996 c.c., perché ad un titolo possa riconoscersi la c.d. “efficacia rappresentativa” è, innanzitutto, necessario che esso incorpori il diritto alla consegna o alla riconsegna di merci in esso specificate e determinate, per cui non sono titoli rappresentativi della merce i c.d. ordini in derrate, il c.d. stabilito all’ordine, e tutti gli altri titoli che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna di merci che siano indicate in modo generico oppure determinate solo nel genere, numero e quantità. Il titolo in questione deve, poi, riferirsi a merci che non appartengono al suo emittente, ma a merci che questi detenga per altri con obbligo di restituirle. Il pegno, il sequestro, il pignoramento ed ogni altro vincolo sulle merci rappresentate dal titolo non hanno effetto se non si attuano sul titolo. I titoli rappresentativi di merce si distinguono in titoli di deposito, come la fede di deposito, e intitoli di trasporto, come la polizza di carico, la lettera di trasporto aereo e l’ordine di consegna o delivery order.