TITOLO ESECUTIVO

Atto dotato di forza esecutiva e idoneo ad essere portato ad esecuzione per la tutela di un determinato diritto (v. esecuzione forzata). Sono immediatamente esecutivi le sentenze pronunciate in primo grado e in grado di appello, le ordinanze di pagamento ex art. 186-bis c.p.c., le cambiali e gli assegni bancari in regola con l’imposta di bollo, le ordinanze di sfratto nonchè gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, limitatamente alle obbligazioni pecuniarie in essi indicate. Al decreto ingiuntivo può essere attribuita la provvisoria esecuzione se il credito fatto valere sia fondato su prova scritta o di pronta soluzione. Gli atti non immediatamente o provvisoriamente esecutivi possono essere dichiarati tali solo dopo che ne sia sopraggiunta l’incontrovertibilità per inutile decorso dei termini di opposizione. Con l’eccezione del decreto ingiuntivo non dotato di provvisoria esecutività, della cambiale e dell’assegno, tutti gli atti esecutivi, per essere azionati, necessitano della spedizione in forma esecutiva da attuarsi previa apposizione della formula esecutiva. L’esecuzione vera e propria del diritto, inoltre, deve essere preceduta da un’intimazione all’esecuzione da attuarsi attraverso la notificazione di atto di precetto.

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