THIN CAPITALIZATION
Lett.: capitalizzazione sottile, leggera, riferita al rapporto mezzi propri/mezzi di terzi di un’impresa dal punto di vista dell’imposizione tributaria e, in specie, dell’IRES.
1. Il concetto è rilevante agli effetti dell’azione di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese avviata dalla riforma Tremonti e riguarda principalmente i contribuenti soggetti IRES (art. 98 del d.lg. 12.12.2003 n. 344) e applicabile anche alle imprese individuali soggette all’IRPEF (art. 63 d.lg. cit.). La norma ha come obiettivo di scoraggiare fenomeni di elusione e di promuovere la patrimonializzazione delle imprese. Si vuole, cioè, evitare che i soci, invece di investire nell’impresa sufficiente capitale proprio, la finanzino mediante prestiti in modo da beneficiare di un’imposizione fiscale più mite mediante maggiori oneri per interessi passivi. La nuova normativa IRES pone quindi un limite alla deducibilità degli interessi passivi riguardanti linee di credito garantite o erogate da un socio e da sue parti correlate (cioè società controllate e, nel caso di persone fisiche, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale, a condizione che il rapporto tra la consistenza media dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale, sia maggiore di quattro a uno (per il primo anno di applicazione tale rapporto non deve essere maggiore di cinque a uno).
2. Le linee di credito garantite presuppongono il rilascio di garanzie reali o personali o di fatto, fornite anche mediante comportamenti o atti che producono lo stesso effetto delle garanzie. Sono linee di credito erogate i mutui, i depositi di denaro e ogni altro rapporto di natura fi- nanziaria. Patrimonio netto contabile è il patrimonio risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente comprensivo dell’utile non distribuito e dedotti i crediti per conferimenti non eseguiti, le azioni proprie in portafoglio, le perditee il valore di libro delle partecipazioni in società controllate o collegate.
3. Le disposizioni sulla thin capitalization non si applica alle imprese il cui volume dei ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) e al contribuente debitore che dimostra che l’ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.