TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Acr.: TUBC. Emanato su delega disposta dall’art. 25 della l. 19.2.1992 n. 142, concernente l’attuazione della direttiva 89/646/CE del 15.12.1989, è rappresentato dal decreto legislativo 1°.9.1993 n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”). Consta di 162 articoli che ne sostituiscono circa 1400 sparsi in 130 leggi. Con detto provvedimento l.b. 1936 è stata de- finitivamente abbandonata, fatta eccezione per il titolo III disciplinante l’Istituto di emissione e per gli articoli 32, comma 1, lettere d) e f), e 35, comma 2, lettera b). Costituisce un corpo organico di disposizioni volte a coordinare ed, in qualche caso, a disciplinare innovativamente sia l’esercizio di attività finanziarie sia gli intermediari deputati allo svolgimento delle stesse. Ne fanno inoltre parte norme sulle autorità creditizie, i poteri di vigilanza, i gruppi bancari, la trasparenza delle condizioni contrattuali e sul credito al consumo, rimanendone invece escluse le leggi concernenti l’intermediazione mobiliare (v. SIM) e la tutela della concorrenza.

1. Recepimento delle direttime comunitarie. Il TUBC è il frutto di uno sviluppo normativo avviatosi negli anni Ottanta e culminato con il recepimento delle direttive comunitarie in materia bancarie. Le tappe più rilevanti di tale processo hanno trovato attuazione nella riforma statutaria degli enti creditizi pubblici (v. ente creditizio pubblico; trasformazione delle banche pubbliche), nell’affermazione del carattere imprenditoriale dell’attività bancaria, nella sostituzione del modello giuridico della società per azioni a quello della banca pubblica, nella disciplina dei gruppi creditizi e nell’emanazione della legislazione antimonopolistica. Tra gli obiettivi indicati dalla seconda direttiva di coordinamento bancario e tradotti nel TUBC possono rammentarsi la parità concorrenziale delle banche operanti nell’ambito del Mercato unico, la validità europea delle autorizzazioni all’attività bancaria rilasciate dai singoli stati, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell’ambito dei Paesi membri; la responsabilità unica della bancacasa madre e la parallela attribuzione al paese di origine della competenza a vigilare sulla stabilità delle singole banche, la collaborazione tra le diverse autorità interne e internazionali, competenti all’esercizio dei controlli sugli operatori, il controllo sugli assetti proprietari e, infine, la determinazione di misure prudenziali in tema di patrimonio e di partecipazioni detenibili.

2. Legge di principi e di allocazione di poteri. Il legislatore ha configurato il nuovo TUBC come una legge di principi e di allocazione di poteri. Il rango legislativo è stato tendenzialmente attribuito alle norme fondamentali e a quelle che conferiscono alle Autorità creditizie il potere di emanare la normativa secondaria. La disciplina degli aspetti di natura tecnica o comunque particolarmente analitici è stata invece in genere rimessa a fonti subprimarie. Il procedimento ordinario di produzione normativa prende avvio con una formale proposta di delibera del CICR elaborata dalla Banca d’Italia e si conclude con l’emanazione di istruzioni attuative della delibera da parte della stessa Banca d’Italia. Gli atti normativi assumono, a secondadei casi, la forma di delibere del CICR, decreti del Tesoro “indipendenti” o “assunti in via d’urgenza”, in sostituzione di deliberazioni del CICR, regolamenti emanati dal ministro del Tesoro (ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23.8.1988 n. 400) ovvero dalla Banca d’Italia (ai sensi della l. 2.1.1991 n. 1), istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia (v. direttive della Banca d’Italia).

3. La normativa secondaria. I principali campi d’intervento in cui i poteri di normazione secondaria vengono esercitati sono l’attività bancaria e creditizia, la trasparenza delle condizioni contrattuali, il funzionamento dei sistemi di pagamento e l’emissione di valori mobiliari. La nozione tradizionale di attività bancaria, intesa come esercizio congiunto delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di erogazione del credito, è stata confermata aggiungendo la precisazione del carattere di impresa dell’attività e alla sua riserva alle banche. La disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico è stata invece oggetto di riformulazione. In base all’art. 11 TUBC la raccolta del risparmio tra il pubblico viene riservata alle banche anche se disgiunta dall’esercizio del credito. La norma consente, però, alle imprese oltre che alle autorità statali e agli enti pubblici di reperire capitale di debito accedendo direttamente al mercato. Quanto alla veste giuridica, le banche di nuova costituzione possono assumere soltanto la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Al duplice provvedimento autorizzativo alla costituzione e all’inizio delle operazioni previsto dalla leggebancaria per l’accesso al mercato bancario è stata sostituita una sola autorizzazione all’attività bancaria, L’apertura di succursali di banche italiane è stata liberalizzata (v. sportello bancario). Per le banche comunitarie trovano piena applicazione il principio della libertà di stabilimento e quello di libera prestazione di servizi. Per quanto concerne le modificazioni statutarie, il provvedimento di approvazione precedentementeprevisto è ora sostituito da un semplice atto di accertamento che le modificazionideliberate non pregiudichino la sana e prudente gestione. Una speciale disciplina è prevista per le modificazioni statutarie delle banche di credito cooperativo.

4. Despecializzaizone temporale. La riforma attuata con l’emanazione del TUBC ha investito i pilastri normativi della legge bancaria, soprattutto mediante l’attribuzione alle banche di una serie di prerogative volte a consentire la despecializzazione operativa, temporale e istituzionale (v. principio di specializzazione; despecializzazione degli intermediari creditizi) del nostro sistema creditizio, il rafforzamento della vigilanza e l’affermazione del carattere di neutralità dei controlli. Il principio della specializ- zazione temporale aveva comportato la suddivisione degli operatori in banche a breve, deputate a esercitare in prevalenza il credito commerciale utilizzando fondi raccolti prevalentemente a vista ed istituti di credito speciale, che concedevano finanziamenti finalizzati generalmente a media e lunga scadenza a fronte di una raccolta basata sull’emissione di obbligazioni. Nel 1992 il d.lg. 14.12.1992 n. 481 provvide a eliminare la ripartizione degli intermediari bancari basata sulla specializzazione temporale, introducendo un tipo unico di banca abilitata sia a raccogliere mediante emissione di obbligazioni sia ad esercitare le attività di finanziamento disciplinate dalla legislazione sul credito speciale. Il TUBC del 1993 ha poi perfezionato la despecializzazione del sistema, demandando alpotere normativo delle Autorità di vigilanza il compito di introdurre strumenti di controllo prudenziale idonei a contenere i rischi derivanti dall’eccessiva trasformazione delle scadenze delle attività e passività del bilancio bancario.

5. Despecializzazione funzionale. Il sistema bancario della l.b. 1936 risultava articolato in un variegato panorama di categorie di intermediari sia nell’ambito delle aziende di credito operanti a breve (istituti di credito di diritto pubblico; banche di interesse nazionale; casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1a categoria; monti di credito su pegno di 2a categoria; banche popolari; casse rurali e artigiane; aziende ordinarie di credito) sia in quello degli istituti di credito speciale (istituti fondiari ed edilizi; sezioni per il credito alle opere pubbliche; istituti di credito agrario: istituti mobiliari quali imi, Crediop e Icipu; banche a medio termine costituite in forma societaria, rappresentate da Mediobanca, Interbanca (v. Banca antoniana-Popolare veneta), Efibanca e Centrobanca (v. Banca popolare di Bergamo-Credito varesino); sezioni industriali di grandi istituti operanti a breve termine; gli istituti meridionali Isveimer, Irfis e Cis; mediocrediti regionali e, infine, i due istituti di rifinanziamento: Mediocreditocentrale e Artigiancassa). Fatta eccezione per le quattro spa esercenti il credito mobiliare, disciplinate in prevalenza dal diritto comune, tutti gli altri erano regolati da leggi speciali singolari o di categoria. L’art. 161 TUBC abroga esplicitamente tutte le leggi che disciplinavano in modo particolare le casse di risparmio, i monti di credito su pegno e gli istituti di credito speciale. Sotto il profilo della operatività le banche popolari (v. banca popolare) sono sempre state del tutto simili alle banche ordinarie. Della cooperativa le popolari continuano a presentare soltanto i caratteri strutturali: la variabilità del capitale, il voto capitarlo, i limiti individuali al possesso azionario. Consistenti innovazioni hanno invece interessato la disciplina delle casse rurali e artigiane, divenute ora banche di credito cooperativo (v. banca di credito cooperativo), le cui anime tradizionali sono rappresentate da quella bancaria, quella mutualistica e quella di intermediari settorialmente specializzati. Lo statuto delle banche in questione assume un ruolo particolarmente rilevante. in quanto esso non rappresenta solo uno strumento di regolamentazione dei rapporti tra i soci, ma svolge anche una funzione ausiliaria della vigilanza prudenziale. Il TUBC introduce una nuova normativa che raggruppa le vecchie operazioni di credito speciale in pochi tipi fondamentali con buona parte della disciplina in comune: credito fondiario, credito alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio. Ferma restando la legislazione in tema di credito agevolato emanata dalle regioni, esso dispone l’abilitazione generalizzata delle banche all’erogazione dei finanziamenti agevolati, ivi compresa la gestione dei fondi pubblici di incentivazione, introducendo così nel nostro Paese il modello della banca universale. Quello della banca universale è dunque un modello organizzativo che, sulla base delle illustrate previsioni del TUBC, si traduce nella possibilità di raccogliere il risparmio ed esercitare il credito senza limiti di durata, di destinazione e di forma tecnica oltre che nella possibilità di svolgere altre attività finanziarie non riservate dalla legge a determinati tipi di intermediari. L’organizzazione in gruppo resta, inoltre, una soluzione obbligata per le banche che siano interessate allo svolgimento delle attività di negoziazione in borsa di valori mobiliari, gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare, gestione di fondi mobiliari chiusi e di quelle esercitate da società di investimento a capitale variabile (v. gruppo bancario).

6. Vigilanza e controllo. L’apparato di controllo configurato dal TUBC (v. vigilanza bancaria) si articola nel CICR, nel ministro del Tesoro e nella Banca d’Italia, Al ministro del Tesoro è demandata l’assunzione di tutti i provvedimenti di carattere particolare, ivi compresi quelli di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa e di irrogazione delle sanzioni, in precedenza attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Il TUBC ha esplicitamente definito le fina- lità dell’attività di vigilanza, le cui valutazioni di merito sono vincolate al perseguimento dell’interesse pubblico e al rispetto delle regole di buona amministrazione, escludendo quelle di programmazione economica e di politica monetaria. Sono state inoltre unificate le fonti giuridiche dei controlli, abrogando le leggi istitutive delle diverse categorie di enti creditizi, contenenti - fra l’altro - disposizioni che sottoponevano le stesse a controlli specifici. Il legislatore del TUBC ha poi assoggettato tutte le banche alle medesime misure di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva (v. ispezione bancaria) che le Autorità possono assumere sulla base dei poteri loro attribuiti. Di analoghi poteri le Autorità dispongono nei confronti dei gruppi bancari. Il TUBC consolida e coordina fra loro le norme sul gruppo creditizio e quelle che - recependo la dir. 92/30/CE hanno ampliato l’ambito della vigilanza consolidata (v. vigilanza su base consolidata).

7. Disciplina delle crisi. Con riguardo alla disciplina delle situazioni di crisi, il TUBC ha coordinato la speciale disciplina prevista per la liquidazione coatta amministrativa delle banche con la normativa successivamente dettata dalla legge fallimentare per le procedure concorsuali ordinarie. In particolare, il legislatore ha rimesso al diritto comune la regolamentazione dei profili generali della procedura, prevedendo specifiche norme di deroga per i soli aspetti peculiari alle liquidazioni coatte bancarie. Il recepimento della normativa comunitaria ha arricchito la gamma degli strumenti di prevenzione delle crisi a disposizione delle autorità. Nei confronti delle banche italiane e delle succursali di banche extracomunitarie, infatti, è stato attribuito alla Banca d’Italia il potere di assumere provvedimenti straordinari quali il divieto di effettuare nuove operazioni e l’ordine di chiudere una o più succursali per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi. Analoghe procedure sono attivabili nei confronti di banche comunitarie. In materia di crisi del gruppo bancario il TUBC ripropone la disciplina introdotta dal d.lg. 20.11.1990 n. 356.

8. Incorporazioni e fusioni. Diversamente dalla l.b. 1936, che disciplinava le fusioni tra banche sulla base delle categorie istituzionali di appartenenza, il TUBC sottopone ad autorizzazione delle Autorità creditizie non solo le fusioni tra banche, ma anche quelle tra banche e società di altra specie, prevedendo specifiche disposizioni per i casi in cui da fusioni con banche di diversa natura possa derivare l’uscita della categoria originaria. Pari regime di controlli viene applicato alle operazioni con le quali le banche si rendano cessionarie di aziende, di rami d’azienda o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

9. Soggetti operanti nel settore finanziario. La disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (v. intermediari finanziari non bancari) dettata dal titolo V, TUBC conferisce organica sistemazione alla previgente normativa risultante da tre leggi emanate tutte nel corso del 1991, specie sotto il profilo del sistema di controlli.

10. Trasparenza delle condizioni. Il TUBC incorpora anche la disciplina della materia della trasparenza delle condizioni praticate per le operazioni e per i servizi bancari e finanziari e quella del credito al consumo. Dall’ambito di applicazione della normativa sono esclusi le SIM e altri intermediari operanti nel comparti dei valori mobiliari già sottoposti a regole di analogo contenuto. In tema di pubblicità delle condizioni relative alle operazioni e ai servizi offerti il TUBC ha provveduto a semplifi-carne e a delegificarne il contenuto, ampliando il novero delle prescrizioni tecniche e di dettaglio demandate al potere normativo delle Autorità creditizie.

11. Sistemi di pagamento. Alla Banca d’Italia sono attribuite competenze in materia di buon funzionamento dei sistemi di pagamento attraverso l’emanazione di disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili. L’attività bancaria e l’ordinato funzionamento dei mercati della raccolta del risparmio e dell’erogazione del credito sono tutelati soprattutto perseguendo le diverse forme di svolgimento abusivo delle attività riservate. Le disposizioni speciali si limitano ad accrescere il livello di tutela che norme penali corrispondenti prevedono per le società commerciali. Alla Banca d’Italia compete proporre l’applicazione delle sanzioni al ministro del Tesoro.

12. Regioni. Le singole regioni dotate di poteri nelle materie disciplinate dalla seconda direttiva di coordinamento bancario hanno il compito di emanare norme di recepimento della stessa nel rispetto dell’art. 159 TUBC. Quest’ultimo dispone che le valutazioni tecniche di vigilanza sono riservate alla esclusiva competenza della Banca d’Italia ed inibisce alle regioni di derogare alla disciplina che liberalizza l’apertura di succursali e la prestazione di servizi, oltre che a quella sui requisiti soggettivi degli esponenti aziendali, sui finanziamenti agevolati e sulla gestione dei fondi pubblici.

13. Modificazioni del TUBC. Dalla sua emanazione ad oggi il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha subito una serie di modificazioni che ne hanno comportato l’adeguamento all’evoluzione normativa, nazionale e comunitaria. Le prime modifiche sostanziali sono state apportate dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, che ha determinato l’ampliamento delle categorie di soggetti diversi dalle banche ammessi alla raccolta del risparmio tra il pubblico. Successivamente, il d.lg. 24.2.1998 n. 58, ha introdotto modifiche ai sistemi di controllo interno e contabile delle banche e in materia di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale. Ulteriori mutamenti sono stati introdotti dal d.lg. 4 agosto 1999 n. 333, di attuazione della direttiva 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale, che ha istituito nuovi rapporti di collaborazione fra autorità di vigilanza e previsto ulteriori requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (v. autorizzazione e revoca all’esercizio del credito), oltre che dal d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, che ha inciso in misura rilevante in materia di calcolo e capitalizzazione degli interessi (v. interessi nelle operazioni bancarie), di raccolta del risparmio da parte di società cooperative e di abusivismo bancario; abusivismo bancario e finanziario, disposizioni penali. (as-mt). Modifiche e integrazioni al TUBC sono contenuti nel d.lg. 6.2.2004 n. 37 e nel d.lg. 28.12.2004 n. 310, emanati in attuazione della legge delega per la riforma del diritto societario 3.10.2001 n. 366.

14. Il Testo Unico aggiornato. La Banca d'Italia fornisce il testo aggiornato del TUB al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf

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