TESORERIA UNICA
Accentramento in conti correnti o contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato della liquidità degli enti pubblici.La Tesoreria ha sempre provveduto a svolgere il servizio di cassa per conto di uffici e anche per gli enti pubblici del settore statale (amministrazioni autonome, Cassa DDPP, Cassa per il Mezzogiorno, enti di previdenza ecc.). Con la trasformazione della finanza regionale e locale da finanza propria in finanza derivata, (cioè prevalentemente o esclusivamente alimentata da trasferimenti dal bilancio statale) a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si erano formate ingenti giacenze di cassa presso i tesorieri delle Regioni e degli enti locali. Si verificava così che il sistema bancario corrispondeva interessi (spesso illegalmente in nero ai partiti e ai politici) su fondi che il Tesoro raccoglieva a tassi di interesse più elevati sul mercato monetario (col debito fluttuante) e finanziario (BTP, CCT ecc.), per prestiti in buona parte collocati proprio presso il sistema bancario. Anche queste amministrazioni sono state attratte nel sistema di tesoreria per le amministrazioni e gli enti pubblici accentrato istituito dalla l. 29.10.1984 n. 720 La legge distingueva gli enti in due elenchi A e B. Nel primo erano inclusi province, comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, consorzi di comuni e province ed altri enti (comunità montane con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti, Camere di Commercio, Istituti autonomi case popolari, ecc), che erano obbligati ad accendere presso le Sezioni di tesoreria provinciale una contabilità speciale generalmente infruttifere. I tesorieri e cassieri degli enti non detengono liquidità ed effettuano incassi e pagamenti a valere sulla contabilità speciale. Solo per le entrate proprie degli enti (entrate tributarie ed extra tributarie, ricavi dalla vendita di beni e servizi, canoni, indennizzi o da qualsiasi altro introito proveniente dal settore privato) la Tesoreria corrispondeva una tasso di interesse fissato dal Tesoro in misura intermedia tra tasso ufficiale di sconto e rendimento dei conti correnti postali. Gli enti dell’elenco B (Regioni a statuto ordinario e speciale, aziende municipalizzate di trasporto, INPS,INAIL, CNR, CONI ecc.) potevano mantenere presso il proprio tesoriere una giacenza fino al 4% (all’origine quelle eccedenti il 12%) delle proprie entrate di bilancio ed erano tenuti a depositare l’ec- cedenza su un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale. La tesoreria unica era dunque per il Tesoro anche un mezzo di finanziamento fuori bilancio. Riforma del sistema di tesoreria unica in seguito al nuovo ordinamento delle autonomie locali. Il d.lg. 7.8.1997 n. 279, in attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 5, l. 3.4.1997 n. 94, ha modificato il sistema di Tesoreria unica. Per l’art. 7 del decreto solo le entrate provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio statale devono essere versate presso la Tesoreria dello Stato: per le Regioni, in conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale e, per gli entilocali, in contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di tesoreria provinciale. A tal fine, si considerano entrate provenienti dal bilancio dello Stato anche quelle derivanti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Tutte le disponibilità derivanti da altre entrate (le entrate proprie) sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale e rimangono depositate presso i tesorieri dei singoli enti. Secondo il criterio di prioritario utilizzo introdotto dall’art. 7, comma 3 del d.lg. 1997/279, queste disponibilità debbono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti da Regioni ed enti locali, salvo l’utilizzo di quelle vincolate secondo la vigente normativa. I tesorieri degli enti sono direttamente responsabili per la violazione del criterio di prioritario utilizzo; essi sono tenuti al riversamento nella Tesoreria statale dell’ammontare del pagamento eseguito in difformità dal suddetto criterio, maggiorato di una somma pari all’interesse legale calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento. Fanno parte delle liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, soggette dunque al criterio di prioritario utilizzo, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie, con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio. Il nuovo sistema di tesoreria unica per Regioni ed enti locali è attuato secondo un meccanismo di gradualità stabilito nell’art. 8 del d.lg. 1997/279 e integrato dall’art. 47 della legge 27.12.1997 n. 449.