TESORERIA DELLO STATO
Ufficio pubblico che in Italia gestisce il servizio di cassa dello Stato, delle sue amministrazioni autonome e di altri enti, provvedendo alla regolarità dei pagamenti e compie operazioni di sovvenzione di fondi a BancoPosta e INPS. Le risultanze contabili della Tesoreria sono pubblicate mensilmente nel Conto riassuntivo del Tesoro (q.v.) e per l’intero esercizio, in allegato al Rendiconto generale dello Stato.
1. Operazioni. Le operazioni svolte si distinguono in a) operazioni di bilancio, relative agli incassi e ai pagamenti in conto del bilancio dello Stato; b) operazioni di tesoreria: debito fluttuante (principalmente relative ai buoni ordinari del Tesoro e al risparmio postale), conti correnti accesi presso la Tesoreria da certe amministrazioni pubbliche e contabilità speciali (queste due ultime specie di operazioni includono i conti degli enti tenuti alla tesoreria unica, depositi di tersi provvisori (aste, cauzioni, garanzie) e definitivi (impiego di capitali, cauzioni giudiziarie, affrancazioni); c) operazioni di portafoglio compiute dal contabile del portafoglio per acquisto e collocamento di titoli di Stato all’estero e pagamenti in valuta estera dello Stato. Le operazioni di tesoreria e di portafoglio sono gestioni fuori bilancio (dello Stato). La Tesoreria svolge un ruolo importante nei circuiti del sistema dei pagamenti e nel governo della liquidità dell’economia (i pagamenti relativi al solo bilancio dello Stato si aggirano sul 60% del PIL). Il servizio di tesoreria è disciplinato dalla legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (r.d. 18.11.1923 n.2440) e dal relativo regolamento di esecuzione (r.d. 23.5.1924 n. 827). oltre che dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Determinati servizi, operazioni e adempimenti rientrano, peraltro, fra le funzioni degli uffici del registro e degli altri agenti della riscossione e possono, inoltre, essere affidati dal Ministero del Tesoro, d’intesa con la Banca d’Italia, al BancoPosta e a banche. A tale ultimo riguardo, va rammentato che mediante delega possono essere effettuati presso gli. sportelli bancari il pagamento al creditore dello Stato e il versamento di alcune imposte da parte del contribuente. La Tesoreria cura la contabilizzazione delle operazioni eseguite rendendone conto giudiziale alla Corte dei conti.
2. Organizzazione. La Tesoreria dello Stato si divide in Tesoreria Centrale e Tesoreria Provinciale (ripartita in Sezioni di Tesoreria provinciale). Il servizio di tesoreria provinciale è affidato in concessione dal 1894 alla Banca d’Italia con convenzione rinnovata periodicamente. Le ultime proroghe sono state disposte dalle l. 16.04.1984 n. 78 (fino al 21.12.1990) e 28.03.1991 n. 104 (fino al 31.12.2010). Dal 1925 è riconosciuta piena autonomia nell’ambito tecnico-organizzativo alla Banca d’Italia che è comunque tenuta all’applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato (r.d. 18.11.1923 n. 2440), del relativo regolamento di esecuzione (r.d. 23.5.1924 n. 827) e delle Istruzioni generali dei servizi del Tesoro. Le verifiche alle sezioni di tesoreria sono ordinate dal Dipartimenti provinciali del Tesoro ed eseguite da Ispettori del Tesoro o da altri funzionari incaricati. La Tesoreria centrale presso il Tesoro (Ministero dell’economia e delle finanze), rimasta in gestione diretta fino al 1998, è dal 1°.1.1999 affidata anch’essa alla Banca d’Italia (art.6 d.lg. 5.12.1997, n. 430 emanato in forza della l. 3.4.1997 n. 94) con una convenzione aggiuntiva a quella prevista dalla legge 28.3.1991, n. 104, per il servizio di tesoreria provinciale. Al servizio di tesoreria centrale si applicano (art. 6, d.lg. 430/97), in quanto compatibili, le disposizioni della l. 104/91 e tutte le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale. La convenzione aggiuntiva è stata stipulata in data 9 ottobre 1998. L’affidamento ha durata fino al 31 dicembre 2010, la stessa del servizio di tesoreria provinciale. Nello svolgimento del servizio, la Banca d’Italia è tenuta, a norma dell’art. 6, ultimo comma, del d.lg. 5.12.1997 n. 430, a rendere pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.