TERZO MERCATO

Per terzo mercato di valori mobiliari s’intende, a Milano, un mercato che è terzo rispetto ai due mercati ufficiali, il Mercato Maggiore e il Mercato Expandi. Tale mercato era stato, in passato, definito negativamente, cioè per non essere regolamentato e per non essere sottoposto ad alcuna vigilanza. È stato retto dall’autonomia privata dei soggetti partecipanti che lo hanno creato, principalmente se non esclusivamente banche. Gestito da una srl, si svolgeva fino al novembre 1999 in una saletta di un bar vicino alla Borsa ed è stato poi trasferito in una sala riservata della sede della società di gestione. Negli ultimi tempi è diventato un sistema di scambi organizzati (secondo l’art. 78 TUF) dandosi regole di funzionamento comunicate alla Consob nel marzo 2000 e ha preso a rispettare le disposizioni emanate dalla Consob sugli elementi informativi indispensabili alla tutela degli investitori (secondo le disposizioni contenute nella comunicazione Consob 24.12.1998). Fino ad allora le informazioni sulle contrattazioni venivano diffuse in forma anonima alle agenzie di stampa e non c’era certezza che le quotazioni segnalate corrispondessero a scambi effettivamente realizzati. Gli ordini ricevuti dovevano essere passati a SIM, banche o agenti di cambio con specifica indicazione del prezzo di vendita o di acquisto, evitando ordini “al meglio”. La contrattazione dovevano avvenire per chiamata in “continua”, con esposizione a computer di tutti i prezzi vigenti e dei quantitativi scambiati. Per i titoli non oggetto di scambio nella giornata di contrattazione potranno venire esposte proposte informative in “denaro” e in “lettera”. Gli affari conclusi dovevano trovare conferma nei sistemi di rettifica e riscontro giornalieri (RRG; v. Servizio di riscontro e rettifica giornalieri), al termine della giornata di contrattazione. La Consob ha vietato gli scambi organizzati di strumenti finanziari del Terzo mercato nell’aprile 2000 avendo accertato che esso operava con modalità difformi da quelle contenute nelle proprie regole di funzionamento e che non possedeva i requisiti minimi di trasparenza e di regolarità di funzionamento che uno scambio organizzato di strumenti finanziari deve possedere (delibera 4.4.2002 n. 13510).

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