TERMINE
Il termine consiste in un avvenimento futuro e certo, a partire dal quale (termine iniziale) o fino allo scadere del quale (termine finale) si producono gli effetti di un atto giuridico o l’atto stesso deve essere compiuto. Esso può essere determinato (una certa data) od indeterminato (la morte di una persona) a seconda che possa o meno prevedersi quando si verificherà; può, inoltre, riferirsi a tutti indistintamente gli effetti del negozio, come pure ad uno solo di essi (p.e., il termine per l’adempimento di un’obbligazione nascente dal contratto). Quando riguardano il compimento di un atto (p.e., nell’ambito di un processo), si possono distinguere i termini che devono trascorrere prima che possa compiersi l’atto da quelli entro i quali l’atto deve essere compiuto. Questi ultimi, a loro volta, sono ordinatori o perentori (art. 152, comma 2, c.p.c.). I termini ordinatori possono essere abbreviati o prorogati dalle parti (o dal giudice) e la loro inosservanza non produce la decadenza dalla facoltà di porre in essere l’atto tardivamente (le conseguenze della inosservanza sono fissate di volta in volta in relazione alla natura dell’attività per la quale il termine è stato stabilito). I termini perentori, invece, non possono essere variati e la loro decorrenza importa inevitabilmente la decadenza dal potere di compiere l’atto. Il computo dei termini va fatto secondo il calendario comune, calcolandosi anche i giorni festivi. Il giorno iniziale non si computa nel termine, mentre si computa quello finale (se, però, questo è un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo) (art. 155 c.c.).