STRIPPING
1. Termine anglosassone indicante una particolare tecnica applicata per la prima volta sul mercato statunitense e consistente nello stacco del foglio cedole di un prestito obbligazionario dal manto rappresentativo del diritto al rimborso del capitale. Le due parti vengono poi corrispondente valore attuale, calcolato collocate presso categorie diverse di investitori, ad un prezzo pari al valore attuale scontato ad un tasso ritenuto di mercato. Il sottoscrittore, quindi, può optare per l’acquisizione di una rendita (rappresentata dall’insieme delle cedole privo del diritto al rimborso finale) o di un capitale a scadenza (rappresentato dal manto, senza diritto alla riscossione dei redditi fino alla scadenza). La prassi italiana relativa a tali operazioni diverge da quella statunitense per una serie di elementi: in primo luogo negli Stati Uniti, a differenza che in Italia, le cedole vengono vendute separatamente le une dalle altre, divenendo così tante obbligazioni a cedola zero; in secondo luogo, lo stripping viene effettuato negli Stati Uniti su titoli a tasso fisso, mentre in Italia è stato finora applicato a titoli a tasso variabile, tipicamente CCT, ma anche a obbligazioni di enti diversi dal Tesoro. In quest’ultima ipotesi, l’investitore non può contare su un rendimento certo anche nel caso in cui si renda acquirente di una singola cedola. Dopo un periodo iniziale di successo, lo stripping è oggi utilizzato in modo marginale, per via del grosso limite rappresentato dalla non negoziabilità in borsa dei titoli “strippati” e per l’onerosità delle commissioni applicate (di norma pari a circa il 5% sul versamento sia per il manto che per le cedole). Dal punto di vista fiscale è sufficiente notare che con circolare 18.2.1986 n. 4191452-85, l’amministrazione finanziaria ha precisato che: “l’acquisto delle cedole separatamente dal titolo, costituisce un autonomo investimento di capitale, i cui interessi esenti sono pari alla differenza tra il valore del rimborso alla data di scadenza delle cedole stesse e il suo in base al tasso di emissione o di riferimento del prestito. Detti interessi dovranno essere tenuti a calcolo ai fini della quantificazione degli interessi passivi indeducibili. Analogamente si procede per la determinazione degli interessi o altri redditi di capitale esenti afferenti al titolo privo delle cedole. La determinazione delle componenti reddituali attinenti alle varie parti che si generano a seguito dell’anzidetta operazione (singole cedole e titolo privo di cedole) risulterà agevolata dall’indicazione nelle parti stesse del prezzo di emissione e dei decimi giornalieri di interesse”.
2. Vendita parziale (asset stripping), compiuta da un raider, di attività di una società acquisita per rimborsare debiti di questa nella convinzione che le attività rimanenti avranno un valore significativamente superiore al prezzo di acquisto.