STAND-BY
Denominazione generica attribuita, nel gergo bancario, ad una pluralità di interventi diversi, accomunati da un principio operativo unitario che si traduce nell’erogazione di una linea di credito con facoltà di tiraggio libero a favore del beneficiario, anche se nell’ambito di alcun regole previste contrattualmente. In un’accezione più ristretta, il termin stand-by designa uno schema particolare di finanziamento bancario a medio termine, tipico dei prestiti consortili (v.prestito sindacato), di recente introduzione. Si tratta di un’operazione a termine prefissato con la quale un gruppo di banche si impegna a mettere a disposizione di un’impresa una linea di credito di importo predeterminato (ripartito pro quota fra i vari partecipanti), utilizzabile in una o più volte in modo assolutamente discrezionale, salvo un preavviso scritto alla banca erogante (da richiedere dai 10 ai 15 giorni prima della data di utilizzo) che deve indicare la somma precisa di cui l’azienda intende usufruire, generalmente non inferiore ad una quota della linea di credito o suoi multipli. Ogni utilizzo deve avvenire per importo fisso, senza possibilità di versamenti a decurtazione. La durata di ogni utilizzo viene definita per contratto; normalmente questa è di 1, 2, 3 mesi e, a seguito di ogni rimborso, la linea di credito risulta ulteriormente utilizzabile per il relativo importo. Nei mercati più evoluti, il contratto di stand-by contiene spesso una clausola in base alla quale il cliente si impegna a non utilizzare il fido per un periodo, a sua scelta, di durata prestabilita (p.e., 30-40 giorni consecutivi) in ognuno degli anni solari di decorrenza del contratto. I periodi di non utilizzo devono essere segnalati dal cliente con un preavviso non inferiore a quello stabilito in contratto (10-15 giorni). In alternativa, è data facoltà al cliente di limitare gli utilizzi in ciascun anno solare ad un importo medio non superiore ad una quota prefissata della linea di credito. Tali condizioni sottintendono la volontà di imprimere un andar mento oscillante all’esposizione globale del cliente, evitando il permanere della e stessa per un periodo pluriennale su livelli vicini all’importo globale del fido concesso. Quanto alla regolamentazione dei rapporti fra le parti, l’azienda affidata può recedere dal contratto, talvolta senza il pagamento di alcuna penale, con un preavviso di 60-90 giorni e previo integrale rimborso delle eventuali esposizioni ancora in essere. Per contro essa si impegna a corrispondere gli interessi alla fine di ogni periodo di utilizzo, ad un tasso di genere commisurato ad un parametro fluttuante ed aumentato di uno spread convenuto, oltre che una speciale commissione di fido, calcolata sull’importo non utilizzato della linea di credito e pari ad una frazione percentuale, quale compreso per i proventi non percepiti in conto interessi dalle banche mutuanti. Gli interessi, posticipati, vengono liquidati alla scadenza di ogni utilizzo; la commissione di mancato utilizzo, invece, alla scadenza di ogni trimestre solare. È, infine, concessa ad ogni banca la facoltà di revocare il contratto allorquando si verifichino circostanze tali da pregiudicare le proprie possibilità di escutere il credito. In quanto l’operazione stand-by offre all’affidato la facoltà di ricostituire le disponibilità con successivi rimborsi a scadenze intermedie v. credito rotativo. Per le operazioni stand-by che configurano una linea di credito in lire o valuta accordata a banche v. conti interbancari. Per le operazioni di questo tipo che intercorrono fra il FMI e i paesi membri v. accordo stand-by.