SPORTELLO BANCARIO
Il concetto di sportello bancario (comprensivo anche delle dipendenze che hanno limitazioni nell’operatività verso la clientela ovvero nel periodo di funzionamento) è stata introdotta nel 1978 dalla Banca d’Italia, sulla base degli indirizzi formulati dal CICR per semplificare la tipologia delle dipendenze. La normativa comunitaria in materia predilige una nozione di dipendenza indicata col termine succursale, che è stata recepita dal TUBC. Questo definisce la succursale come una sede, sprovvista di personalità giuridica e costituente parte di una banca, che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca. Le banche italiane possono stabilire succursali in Italia e negli altri Stati comunitari, informandone previamente l’Autorità di vigilanza (cioè la Banca d’Italia). La Banca d’Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca. L’apertura di succursali in uno Stato extracomunitario è, invece. subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte della Banca d’Italia. Per quanto riguarda le banche comunitarie, sono previste facoltà analoghe a quelle riconosciute alle banche italiane all’interno di una particolare procedura. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza. La succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’Autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della succursale. Le banche extracomunitarie, già operanti in Italia con una succursale, possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia (v. anche: articolazione territoriale delle banche; zona di competenza territoriale;.