SPEDIZIONE

Contratto di mandato, col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto di altri un contratto di trasporto (v. trasporto), e di compiere le operazioni accessorie (assicurazione, sdoganamento, custodia della merce ecc.). Qualora, come inpratica avviene spesso, lo spedizioniere effettui egli stesso il trasporto della merce, egli cumula in sé anche le qualità del vettore, con i relativi obblighi. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, ad operare secondo il miglior interesse del medesimo. In sostanza, la spedizione dà luogo ad uno dei c.d. contratti misti, che, pur essendo unitari dal punto di vista dello scopo economico perseguito dalle parti, assommano in sé le caratteristichee la disciplina di più contratti diversi. Così, p.e., lo spedizioniere, oltre ad essere obbligato a concludere il contratto di trasporto, può essere obbligato a custodire la merce in un magazzino: per quest’ultima funzione dovranno applicarsi le norme del contratto di deposito.

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