SPECIALIZZAZIONE BANCARIA
Omogeneità nel complesso delle operazioni di raccolta e/o di impiego svolte da una banca. Tale condizione riduce a rischio di illiquidità strutturali e consente alla banca maggiore conoscenza e controllo, oltre che capacità di giudizio circa la convenienza ad operare i singoli settori produttivi e commerciali. Si distinguono tre tipi di specializzazione, in base all’attività svolta (specializzazione funzionale), alla durata delle operazioni di impiego (specializzazione temporale), all’ampiezza della zona di lavoro (specializzazione territoriale). Sotto il regime della vecchia l.b. 1936 vigeva il principio della specializzazione (q.v.) funzionale e temporale, il cui abbandono è stato avviato dal d.lg.14.12.1992 n. 481 e completato l’anno successivo dal TUBC. Una specializzazione territoriale si realizzava attraverso il potere discrezionale della Banca d’Italia di autorizzare o non l’apertura di nuovi sportelli e, di fatto, er alcune categorie di aziende (casse di risparmio, banche popolari, casse rurali e artigiane). Col TUBC una limitazione territoriale resta in vigore solo per le banche di credito cooperativo (v.zona di competenza territoriale).