SPECIAL PURPOSE VEHICLE
Acr.: SPV. È detto anche Special Purpose Entity-SPE. Trad. in it. “società veicolo”. È la società specializzata che in un’operazione di securitization si rende cessionaria di gruppi di crediti omogenei che deve destinare in via esclusiva al servizio di titoli che essa stessa (o un altro soggetto) emette per finanziare l’operazione negoziandoli sul mercato. Si dice che i titoli sono backed (coperti) dalle attività finanziarie cedute (v. asset backed securities). Essi costituiscono la base della finanza strutturata. Nel nostro Paese questa figura è stata regolata dalla l. 30.4.1999 n.130 sulla cartolarizzazione dei crediti. La sua natura (finanziaria, fiduciaria o di fondo d’investimento) è lasciata abbastanza nel vago, di modo che è aperta la possibilità di mutuare tutti i principali schemi utilizzati all’estero. Ciò che importa è che la società SPV sia giuridicamente indipendente, nel senso che sia in grado di valutare e di decidere autonomamente l’operazione e che sia veramente special purpose, cioè anche professionalmente specializzata in questo tipo di operazioni.
Società operative nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione (securitization), disciplinate con la l. 30.4.1999 n. 130. Le operazioni di cartolarizzazione avvengono mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti e futuri, individuabili in blocco quando si tratta di una pluralità di crediti e danno origine alle asset-backed securities. Queste operazioni consentono di smobilizzare i crediti vantati da un determinato soggetto (per lo più banche, enti previdenziali, società finanziarie), mediante la cessione degli stessi, dietro corrispettivo, a un’apposita società che provvede alla contestuale emissione di titoli per finanziarne l’acquisto e che assume il ruolo di cessionario e può emettere anche i titoli relativi ai crediti rilevati. L’art. 3 della l. 30.4.1999 n. 130 indica i requisiti che devono possedere le società per la cartolarizzazione disponendo, in particolare, che: esse devono avere quale oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti; i crediti relativi a ogni operazione devono costituire un patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni (principio di separatezza); su ciascun patrimonio della società non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi. Alla società, sia essa solo cessionaria oppure sia anche emittente dei titoli (o ad entrambe se soggetti distinti), si applica il titolo V del TUBC (artt. 106-114) che, come noto, contiene la disciplina degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUBC. Ne deriva che queste società devono costituirsi necessariamente con la forma della spa, srl., sapa o cooperativa e devono possedere anche tutti i requisiti previsti per gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale dagli artt. 108 e 109 TUBC. Non si applicano, invece, le disposizioni di cui all’art. 106 TUBC in materia di oggetto sociale e di capitale sociale oltre che le relative norme sanzionatorie.