SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Nota anche come moratoria, è una forma di dilazione dei pagamenti prevista in via generale dalla legge per tutto il tempo in cui si protrae la procedura di amministrazione controllata di un’impresa commerciale cui il tribunale abbia concesso tale beneficio. A tale istituto possono fare ricorso, in caso di situazioni eccezionali e per il periodo limitato di un mese prorogabile di altri due mesi, anche i commissari straordinari qualora sia necessario prolungare il termine di scadenza delle obbligazioni pecuniarie, ovvero delle obbligazioni aventi ad oggetto la restituzione di strumenti finanziari, facenti capo a banche, SIM, SGR e SICAV sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. È pressoché unanime in dottrina il convincimento che scopo dell’istituto sia quello di tutelare i creditori delle imprese in crisi garantendone la parità di trattamento. La sospensione dei pagamenti è un istituto speciale previsto per le banche dall’art.74 TUBC nel contesto del procedimento di amministrazione straordinaria (v amministrazione straordinaria di banche), in forza del quale, ove ricorrano circostanze eccezionali, i commissari preposti alla procedura, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività in qualsiasi genere da parte della banca per un periodo massimo di un mese, eventualmente prorogabile per altri due. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Durante il periodo di sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari (v. misure cautelari) sui beni della banca. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati diritti di prelazione sui mobili della banca. se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all’inizio del periodo di sospensione. Nel vigore della precedente disciplina della sospensione era controverso se durante la medesima potesse essere dichiarato dal tribunale competente lo stato di insolvenza della banca. ai sensi dell’art. 195 l.fall. (v. insolvenza dell’impresa bancaria). La nuova normativa specifica a questo proposito che la sospensione non costituisce di per sé stato di insolvenza.