SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO

Espressione che la legge utilizzava in luogo di sollecitazione all’investimento (q.v.), prima dell’entrata in vigore del TUF. La sollecitazione al pubblico risparmio (v. valore mobiliare) era definita dall’art. 18 ter della l. 7.6.1974 n. 216 ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico; ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere; ogni annunciopubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l’emittente o l’offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori. La sollecitazione al pubblico risparmio di valori mobiliari doveva essere preceduta da una comunicazione alla Consob, con indicazione della quantità e delle caratteristiche dei valori mobiliari offerti e dei termini e delle modalità dell’operazione. La sollecitazione doveva essere preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo, riguardante il soggetto che propone l’operazione (art. 18, comma 3, l. 7.6.1974 n. 216).

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