SOCIETÀ SEMPLICE

Associazione di due o più persone che, mediante reciproci conferimenti, esercitano un’attività economica. Per l’atto di costituzione della società semplice non occorre una forma particolare fatta eccezione per quella richiesta dalla natura dei beni conferiti, e non è previsto un regime di pubblicità legale. Oggetto dell’attività sociale è soprattutto quella agricola, in quanto la società semplice non può essere costituita per l’esercizio di un’attività commerciale. La società opera con il proprio capitale, formato dalle varie quote sottoscritte dai singoli soci. L’amministrazione può essere disgiunta o congiunta: nel primo caso spetta disgiuntamente a più soci e ciascuno di essi ha diritto di opporsi alle attività che altri voglia compiere; nel secondo caso spetta congiuntamente a più soci ed è necessario il consenso unanime di tutti per le deliberazioni sociali. I soci che non partecipano all’amministrazione della società hanno il diritto, in ogni momento, di avere informazioni sull’andamento delle operazioni sociali dai soci amministratori e di consultare i documenti relativi all’amministrazione. Alla società semplice è riconosciuta l’autonomia patrimoniale, entro determinati limiti. Per le obbligazioni sociali risponde innanzi tutto la società con il suo patrimonio sociale, mentre la responsabilità personale, solidale e illimitata dei singoli soci è sussidiaria, perché gli stessi godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Va rilevato, peraltro, che nei confronti dei terzi rispondono i soci che hanno agito per la società e anche gli altri, salvo patto contrario che sia stato fatto conoscere all’esterno con mezzi idonei. Le modificazioni del contratto sociale devono essere deliberate con l’unanimità dei consensi, ma non è esclusa l’applicazione del principio maggioritario se espressamente convenuto. Lo scioglimento della società semplice può avvenire per il decorso del termine, per la volontà di tutti i soci, per il conseguimento dell’oggetto sociale, per mancanza della pluralità dei soci, e per tutte le cause previste dal contratto sociale. Deciso lo scioglimento si apre la fase di liquidazione con la quale, depurato il patrimonio delle passività, deve farsi luogo alla ripartizione del patrimonio residuo fra i Soci (v. liquidazione di un’azienda). Dopo l’entrata in vigore della l. 29.12.1993, n. 580, istitutiva del Registro delle imprese, e del relativo regolamento di attuazione (d. p. r, 7.12.1995 n. 581, modificato dal d. p. r. 16.9.1996 n. 559), anche la società semplice è tenuta all’iscrizione, in una sezione distinta di detto registro, con funzione di pubblicità notizia (artt. 8, commi 4 e 5, l. 1993/580 e 7 d.p.r. 1995/581).

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