SOCIETÀ PER AZIONI

Acr.: S.p.a., s.p.a. e, correntemente, spa. Impresa societaria che esercita un’attività commerciale e che acquistala personalità giuridica con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese. Sono dette nel Regno unito public limited company (acr.: plc, ovvero ltd. aggiunto al termine della denominazione sociale); in fr. e nei Paesi di lingua francese con diritto codificato di modello francese: société anonyme (anche in Italia fino al codice civile 1942, società anonima era la denominazione della società per azioni); in Spagna sociedad anónima; in Portogallo sociedade anónima; in Germania Aktiengesellschaft. Negli Stati Uniti, dove il diritto societario è di competenza degli States, in luogo di company comunemente si impiega per la società commerciale il termine corporation e, in luogo di limited, il termine incorporated (abbr.: inc.) dopo la denominazione sociale, per precisare il possesso della personalità giuridica.

1. La riforma Vietti del diritto societario ha introdotto molte novità nella disciplina della società per azioni con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese e rendere le società italiane più competitive in ambito europeo. La riforma ha disegnato un modello unitario di spa composto da due tipi, quello della spa chiusa, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e quello della spa aperta, che fa ricorso invece al mercato del capitale di rischio e che, a sua volta, comprende due sottotipi: le società quotate, spa con azioni quotate in mercati regolamentati e le società diffuse, spa con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Nell’insieme, il legislatore concede ampi spazi di autonomia nelle scelte dell’assetto delle spa, ben più del rigido sistema precedente, ma il grado di autonomia si restringe via via che la società si apre al mercato del capitale di rischio per il sopravvenire di norme imperative a tutela degli interessi dei creditori, degli investitori, delle minoranze sociali e dei terzi in generale. Le principali innovazioni introdotte dalla riforma per le società per azioni sono: nuovo limite del capitale sociale aumentato nel minimo a 120.000 euro; possibilità di costituire spa unipersonali; nuove possibilità di scelta di diversi sistemi di amministrazione e controllo; possibilità di destinare, entro determinati limiti, patrimoni destinati a uno specifico affare; possibilità di emettere azioni senza indicarne il relativo valore nominale; nuove regole anche ai fini pubblicitari in merito ai patti parasociali; maggiore tutela del socio, anche attraverso una nuova disciplina del recesso.

2. La costituzione di una società per azioni può essere simultanea o successiva, mediante pubblica sottoscrizione; è simultanea, quando i sottoscrittori dell’intero capitale sociale, accertata l’esistenza delle condizioni volute dalla legge, stipulano l’atto costitutivo, nominano gli amministratori e i sindaci; successiva, quando la società viene creata per mezzo di pubblica sottoscrizione, sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili ed il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo. Per procedere alla costituzione è però necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, versati presso la Banca d’Italia almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro e che sussistano le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione al suo particolare oggetto. La costituzione viene fatta per atto pubblico, a pena di nullità, che deve indicare tutti gli elementi richiesti dalla legge. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società e come tale, se forma oggetto di atto separato, deve essere allegato all’atto costitutivo. Entrambi devono essere depositati a cura di un notaio, entro il termine di 30 giorni, presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è posta la sede sociale. Prima dell’iscrizione nel registro e del conseguente acquisto della personalità giuridica, i soci che agiscono in nome della società sono responsabili personalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte; essi però possono successivamente rivalersi nei confronti della società, una volta perfezionata la costituzione. L’attribuzione della personalità giuridica comporta una completa autonomia della società dalle persone dei soci, sia nei rapporti interni che esterni, in quanto essa con l’operare dei suoi organi è portatrice di una propria volontà. Il capitale sociale minimo è di 120.000 euro, suddiviso in azioni; capitali sociali minimi di diverso e più elevato ammontare sono previsti dalle leggi speciali per spa che svolgano particolari attività finanziaria, bancaria ecc.). L’oggetto della società segna il campo di attività della persona giuridica. La vita sociale si svolge attraverso gli organi della società, che sono l’assemblea dei soci e gli organi di amministrazione e controllo. Per gli organi di amministrazione e controllo la riforma ha introdotto, accanto al precedente sistema “latino” composto di amministratore (o consiglio di amministrazione) e collegio dei sindaci con il concorso esterno del revisore, il sistema dualistico (cosiddetto “germanico”) e quello monistico (cosiddetto “anglosassone”). V. in proposito la voce sistemi di amministrazione e controllo delle società.

3. La legge appresta vari mezzi ai soci di minoranza per la tutela dei loro interessi. Quando la violazione degli obblighi da parte degli amministratori e dei sindaci è particolarmente grave, i soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale possono chiedere l’interventodell’autorità giudiziaria, denunciando i fatti al tribunale del luogo nella cui giurisdizione è posta la sede della società. Il potere di denuncia è pure attribuito al pubblico ministero, su segnalazione del singolo socio o di minoranze che non raggiungono la parte di capitale necessaria, in modo da ottenere lo stesso risultato.

4. La società per azioni per procacciarsi i mezzi finanziari può emettere obbligazioni, oltre ad attingere fondi di autofinanziamento, accantonati nei conti e cioè alle riserve statutarie, alle riserve legali ad altri fondi c.d. disponibili. La vita sociale deve essere documentata mediante la tenuta dei libri sociali spettante agli amministratori, tenuti altresì alla redazione del bilancio di esercizio. La società si scioglie per il decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea, per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, se non si è provveduto alla sua reintegrazione, per la deliberazione dell’assemblea, per le altre cause previste dall’atto costitutivo. La società si scioglie anche per provvedimento dell’autorità governativa, Lo scioglimento determina la liquidazione della società (v. liquidazione di un’azienda).

5. Discipline speciali sono previste per particolari categorie di spa (quotate in Borsa, SIM, altre). In particolare, con l’emanazione del TUF (d.lg. 24.2.1998 n. 58) è stata dettata una compiuta disciplina delle società con azioni quotate in borsa (Titolo III, Capo II, artt. 119 sgg. del TUF). La disciplina speciale dettata dal legislatore è volta alla tutela degli interessi degli investitori, da un lato; “all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”, dall’altro (art. 91 TUF). A questo scopo alla Consob sono affidati specifici poteri di controllo. Alla protezione degli azionisti-investitori (anche solo potenziali) si ispirano la disciplina della trasparenza degli assetti proprietari (artt. 120-124), della tutela delle minoranze (artt. 125-135, oltre che artt. 102-112 sull’offerta pubblica di acquisto), dei controlli del collegio sindacale (artt. 148-154) e delle società di revisione contabile (artt. 155- 165). La disciplina speciale rispetto alla societàper azioni comune si connota anche per le regole profondamente diversificate in materia di delega di voto (artt. 136-144), funzionamento dell’organo assembleare (art. 126 sull’assemblea straordinaria), presenza di azioni di risparmio (artt. 145-147). Il TUF disciplina anche altre società per azioni di diritto speciale quali SIM, SICAV, SGR.

6. V. per argomenti particolari le voci; Assemblea degli obbligazionisti, Assemblea delle società di capitali, Azioni, Azioni con diritto di voto condizionato, Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, Azioni con voto limitato, Azioni con diritto di voto plurimo, Azioni convertibili, Azioni correlate, Azioni di godimento, Azioni di lavoro, Azioni di risparmio, Azioni gratuite, Azioni limitate e a voto scalare, Azioni nominative vincolate, Azioni nuove, Azioni prive di proporzionalità rispetto al conferimento, Azioni privilegiate, Azioni privilegiate cumulative, Azioni privilegiate e tasso variabile, Azioni proprie, Azioni riscattabili, Azioni senza diritto di voto, Azioni senza valore nominale, Finanziamento destinato a uno specifico affare,Fusione di società, Libri sociali, Obbligazioni, Obbligazioni convertibili o doppie, Patrimonio destinato a uno specifico affare, Patto parasociale, Recesso da una società, Scissione di società, Sistemi di amministrazione e controllo delle società, Trasformazione di società.

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